NOZIONI PRELIMINARI Flashcards
Quante e quali sono le condizioni affinché nasca una societas?
Regole di condotta, regole di struttura e principio di effettività
Cos’è l’ordinamento giuridico?
Un complesso di regole che disciplina il comportamento che i consociati devono rispettare o dal quale devono astenersi. Per esistere, un’autorità deve far rispettare le regole che lo compongono.
Cosa s’intende per società politica?
Una società che ha un fine di tipo generale, in quanto si volge alla soddisfazione di non già uno o più bisogni dei consociati, ma di quello che tutti li precede condizionandone il conseguimento, e che consiste nell’assicurare i presupposti affinché le attività promosse dai bisogni stessi si svolgano in maniera pacifica e ordinata.
Cos’è lo stato?
Esso si identifica con una certa comunità di individui (i cittadini di quello Stato, che in quanto tali si qualificano in base alle regole concernenti l’acquisto e la perdita della cittadinanza), stanziata in un certo territorio, sul quale si dispiega la sovranità dello stato, ed è organizzata in base ad un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuidico.
Quando un ordinamento si dice originario?
Quando superiorem non recognoscit.
Cosa va considerata e valutata nella prospettiva della pluralità degli ordinamenti giuridici?
La soggezione autonoma o necessaria del singolo alle regole di uno o più ordinamenti.
Cosa enuncia l’articolo 10 della Costituzione?
Enuncia il principio per cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Perché è importante l’art. 11 Cost?
Esso stabilisce che l’talia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Esso è di particolare importanza, in quanto rende ammissibile la sottoposizione dello stato alle regole di un’organizzazione sovranazionale, le cui norma e provvedimenti vincolano l’operatività degli organi dello stato stesso, con una conseguente limitazione della sovranità dello stato (che la Costituzione ammette solo se essa è necessaria all’ottenimento della pace e se anche gli altri stati aderenti all’organizzazione sovranazionale siano sottoposte alle medesime limitazioni della propria sovranità.)
L’Unione Europea e il processo d’integrazione
Pag 6-7-8.
Trattato di Roma e le successive modificazioni
Pag. 7-8.
Con cosa non va confusa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea?
Con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Un trattato internazionale firmato nel 1950 dai paesi aderenti al consiglio d’Europa, il quale predispone un sistema di tutela internazionale dei diritti dell’uomo, offrendo ai singoli soggetti la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti rivolgendosi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Cos’è la norma giuridica e perché si definisce tale
La norma è ogni regola contenuta in un ordinamento e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto in senso oggettivo di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica in quanto appartenente allo ius.
Differenza tra norma giuridica e norma morale.
La norma morale e la norma giuridica si distinguono anche nel caso in cui contengano lo stesso contenuto. La prima è assoluta, nel senso che ricava la sua validità dal suo contenuto e quindi obbliga solamente l’individuo che, riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi, ed è perciò altresì autonoma, nel senso che funge da imperativo solo in quanto la coscienza del singolo spontaneamente ne accetti il comando; la seconda deriva la propria forza vincolante nel fatto di essere imposta da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività, cosicché anche quando disciplina l’azione del singolo essa si presenta come eteronoma, cioè imposta al singolo da altri, da un’autorità capace di coercizione.
Differenza tra testo e precetto normativo.
Di solito la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento giuridico (atto normativo) e viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre non confondere la formulazione concreta dell’atto di esercizio del potere normativo, ossia il testo, nel caso di una disposizione normativa scritta, con il precetto, ossia il significato di quel testo; l’individuazione del significato del testo normativo, e dunque del precetto, della regola che esso pone, è il risultato di un’operazione di interpretazione del testo medesimo.
Differenza tra norma giuridica e legge
Per un verso la legge, nel senso tecnico definito dalla Carta costituzionale e dall’art. 2 delle Disposizioni sulla legge in generale, poste in premessa al codice civile, è un certo e definito tipo di atto normativo scritto, che nel nostro ordinamento è elaborato da organi a ciò competenti secondo le procedure stabilite dalla Carta costituzionale; per altro verso ogni ordinamento conosce regole giuridiche frutto di atti o fenomeni normativi diversi da quelli che tecnicamente si definiscono leggi e dunque deve affrontare il problema del rapporto fra le varie fonti, per evitare antinomie e incertezze; per altro verso ancora, una certa legge può contenere, e di regola contiene, molte norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal combinato disposto di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto di un fenomeno complesso.
Cos’è il diritto positivo?
Il diritto positivo è ciò che rappresenta il complesso di norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico.
Cos’è il diritto naturale?
Talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talaltra come criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti, talvolta raffigurato come un complesso di principi eterni e universali, talaltra considerato anch’esso alla stregua del tempo e dunque mutevole; talvolta legato a concezioni religiose circa la natura dell’uomo, talaltra ricollegato esclusivamente alla ragione umana. Il richiamo al diritto naturale cerca di soddisfare l’aspirazione ad ancorare il diritto positivo ad un fondamento valoriale obiettivo, universale e stabile, che elimi in rischio di arbitrarietà insito nella possibilità di elevare al rango di norma giuridica qualsiasi contenuto approvato da chi detiene il potere. Il diritto naturale non riesce a trovare un fondamento obiettivo ed univoco. La storia dimostra che, nel corso dei secoli, il contenuto stesso del diritto di natura, che pure si assume universale e invariabile, è andato mutando. Tuttavia la configurazione di un diritto sovraordinato a quello positivo costituisce un costante vincolo al legislatore, perché tenga conto della cultura e dei valori fondamentali della collettività e dei singoli ai quali indirizza i suoi comandi e soprattutto costituisce lo strumento per assicurare in certi contesti la tutela dei beni e interessi essenziali riferibili alla persona umana.
Rapporto fra diritto e giustizia
Il concetto di diritto evoca quello di giustizia. La definizione di giustizia e la determinazione nei singoli casi di quanto occorrerebbe per conseguire soluzioni non soltanto legali (cioè conformi al dettato normativo), ma anche giuste, incontra insuperabili difficoltà. Difatti l’individuazione di ciò che è obiettivamente giusto presupporrebbe la capacità del singolo di spogliarsi delle sue passioni, dei suoi egoismi, delle sue concezioni necessariamente soggettive.
Com’è strutturata la norma giuridica?
La norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico, che può consistere nell’acquisto di un diritto, nell’insorgenza di un’obbligazione, nell’estinzione o modificazione di un diritto, nell’applicazione di una conseguenza afflittiva. La norma dunque si struttura come un periodo ipotetico: si compone della previsione di un accadimento futuro ed eventuale e dell’affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento prefigurato dall’enunciato normativo. La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare, facendone discendere determinati effetti giuridici, si definisce fattispecie.
Cos’è la fattispecie e quanti tipi di essa esistono?
La norma si struttura come un periodo ipotetico: si compone della previsione di un accadimento futuro ed eventuale e dell’affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento prefigurato dall’enunciato normativo. La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare, facendone discendere determinati effetti giuridici, si definisce fattispecie, la quale può essere astratta o concreta. Per fattispecie astratta si intende il fatto (o talora un complesso di fatti), descritto ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica. Per fattispecie concreta, invece, si intende non più un modello di evento configurato ipoteticamente, ma un determinato fatto o complesso di fatti realmente verificatisi, rispetto ai quali la norma descrive gli effetti giuridici che ne derivano. La ricostruzione di tutti gli elementi rilevanti ai fini della delineazione della fattispecie astratta e dell’individuazione degli effetti che ne conseguono, richiede spesso una lettura coordinata di una pluralità di disposizioni normative, in quanto la descrizione di un fatto giuridicamente rilevante può scaturire dalla combinazione di molteplici enunciati normativi, ciascuno dei quali descrive un profilo o una componente della fattispecie, la quale soltanto se considerata nella sua integrità risulta idonea a produrre gli effetti giuridici contemplati dalla legge.
Occorre ancora precisare che mentre l’individuazione della fattispecie astratta si risolve in una pura operazione intellettuale, di interpretazione del testo normativo, volta ad individuare i presupposti materiali dell’applicazione di determinate regole, l’indagine sulla fattispecie concreta consiste nell’accertamento - che nell’ambito del processo avviene attraverso gli strumenti di istruzione probatoria- del fatto storico, quale materialmente verificatosi, onde porre a confronto tale fenomeno con l’ipotesi astratta prevista e regolata dalla legge.
La fattispecie può consistere in un unico fatto (per es. la morte di una persona, da cui deriva l’apertura della sua successione ereditaria), e si chiama allora fattispecie semplice. Se, invece, la fattispecie è costituita da una pluralità di fatti giuridici (ad es per il matrimonio è necessario il consenso di entrambi i nubendi e la dichiarazione dell’ufficiale dello stato civile), essa si dice complessa. L’effetto ricollegato dalla norma alla fattispecie complessa non si verifica se non quando si siano realizzati tutti i fatti giuridici da cui essa è costituita. In alcuni casi, se la fattispecie si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo, si possono verificare effetti prodromici o preliminari, prima che l’intera serie sia completata.
Cos’è la sanzione?
Sappiamo che secondo un’antica concezione le norme giuridiche si caratterizzerebbero per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata (coercizione) o sarebbero comunque garantite dalla predisposizione, per l’ipotesi di trasgressione, della comminatoria di una conseguenza in danno del trasgressore, di una sanzione, la cui minaccia favorirebbe l’osservanza spontanea della norma, attraverso una forma di coazione psicologica volta a dissuadere dal tenere comportamenti antigiuridici.
Cosa sono le norme incentivanti?
La difesa dell’ordinamento non viene perseguita soltanto attraverso misure repressive o restaurative di una situazione preesistente illegittimamente violata, ma anche mediante misure preventive, di vigilanza e di dissuasione. Sussistono infatti anche norme che stabiliscono incentivi a favore dei soggetti che si vengano a trovare in particolari situazioni (ad es. a favore delle imprese che intraprendono nuove attività in zone considerate depresse o sottosviluppate).
Cos’è sempre previsto da una società pubblica?
Se la sanzione non può essere considerata un tratto essenziale di tutte le norme giuridiche, deve peraltro riconoscersi che l’ordinamento di una società politica prevede sempre l’allestimento di un apparato coercitivo, tendente ad assicurare, occorrendo anche con l’uso della forza, la salvaguardia della collettività e degli interessi e valori da questa condivisi contro minacce esterne ed interne e l’applicazione in concreto delle conseguenze sanzionatorie previste in astratto da singole norme per il caso di loro violazione. Lo stato moderno rivendica per sé il monopolio dell’uso della forza, riservandone l’esercizio ai suoi apparati e consentendolo ai privati soltanto in determinate circostanze (ad es. legittima difesa o adozione di specifiche misure di autotutela previste dalla legge).
Quali sono i caratteri essenziali della norma giuridica?
Essi sono la generalità e l’astrattezza dei relativi precetti. Con il carattere della generalità s’intende che la legge non deve essere dettata per singoli individui, ossia formulata in modo da essere applicata ad una sola persona o ad una schiera predeterminata di soggetti individualmente identificati (c.d. leggi-fotografia o ad persona), bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti (i commercianti, i proprietari di beni immobili…).
Con il carattere dell’astrattezza si intende che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie astratte, ossia per situazioni descritte ipoteticamente. La norma ha lo scopo di regolare una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali e si presta ad applicarsi a chiunque si verrà a trovare nella situazione prefigurata dalla norma.