Capitolo 5: La giurisdizione amministrativa Flashcards
Fonti
Il dlgs n.80 del 1998 ha aumentato i casi di giurisdizione esclusiva, così come la l. 205 del 2000.
L’art. 7 del codice articola giurisdizione generale di legittimità, giurisdizione esclusiva e estesa al merito.
La L. 15/2005 art. 21 octies ha attribuito al giudice amministrativo la possibilità di non annullare il provvedimento amministrativo anche se illegittimo qualora risulti che esso non avrebbe potuto essere diverso da quello emanato.
La giurisdizione generale di legittimità
é la giurisdizione nella quale il giudice amministrativo conosce della legittimità di qualunque provvedimento amministrativo, con riferimento ai vizi di legittimità, ripartiti in tre categorie:
incompetenza
eccesso di potere
violazione di legge
Cosa rientra nella giurisdizione generale di legittimità?
Controversie relative ad atti, provvedimenti od omissione delle PA: silenzio-inadempimento è un’omissione, il silenzio - rifiuto un atto.
Sindacato sulla discrezionalità tecnica
Scelte che l’amministrazione è abilitata ad effettuare non dovendo contemperare vari interessi pubblici e privati in gioco, ma dovendo applicare le regole tratte dalla elaborazione delle tecniche e delle scienze.
La giurisdizione anche in merito
Art. 27 testo unico delle leggi sul consiglio di stato.
Si ricordano: contestazione di confini traenti territoriali, diniego di autorizzazione a stare in giudizio per enti pubblici, contestazione relativa a strade comunali e provinciali.
Giudizio di ottemperanza
Giudizio di esecuzione delle sentenze ordinarie e amministrative da parte del giudice.
Condizione di inammissibilità del ricorso
Si tratta di una diffida alla PA che intimi di assumere entro i tempi fissati dai decreti delegati le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati.
Definizione di giurisdizione esclusiva
Si tratta la giurisdizione nella quale il giudice amministrativo conosce delle controversie relative ad atti e comportamenti della PA lesivi sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi.