Capitolo 1: I ricorsi amministrativi Flashcards
Autotutela
Facoltà riconosciuta all’amministrazione di farsi giustizia da sé;
cioè di intervenire autonomamente sui propri atti, indipendentemente dalla rilevanza esterna dei medesimi
Soluzioni alternative alle controversie amministrative
Su base di una raccomandazione del Consiglio d’Europa 5settembre 2001 si valorizzano le ADR Alternative Dispute Resolutions
–> codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con dlgs 12 aprile 2006 fornisce tre modelli: accordo tra appaltante e appaltatore, transizione, arbitrato.
Distinzioni tra ricorsi amministrativi
Ricorso gerarchico
Ricorso gerarchico improprio
Opposizione
Ricorso straordinario al presidente della Repubblica
Ambito del ricorso gerarchico, art. 1 dpr 24 novembre 1971 n.1199
Rimedio di carattere generale: ammesso nei confronti di tutti gli atti amministrativi NON definitivi, emanati cioè da organi rispetto ai quali sussista un superiore gerarchico e in ipotesi nelle quali l’ordinamento espressamente non escluda la possibilità di gravame.
Ricorso in opposizione
Ricorso proposto allo stesso organo che ha emanato il provvedimento, solo in ipotesi previste espressamente dalla legge.
Se non previste espressamente dalle legge si tratterebbe di reclamo.
Termini di proposizione (in generale) del ricorso gerarchico, art.2
Il ricorso gerarchico è proponibile entro un termine di carattere generale di 30giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla sua notificazione o dalla piena conoscenza del medesimo, cioè dal momento nel quale l’interessato ha conoscenza del dispositivo del provvedimento.
Il ricorso gerarchico improprio e il ricorso in opposizione hanno termini fissati dalle singole deposizioni che li prevedono, spesso in misura inferiore ai 30 giorni.
Modalità di presentazione dei ricorsi
Direttamente all’organo che ha emanato il provvedimento impugnato
Al superiore gerarchico dell’organo medesimo
A mezzo di ufficiale giudiziario / servizio postale
Comunicazione della decisione, art. 4 ai contro interessati
Art. 5 Decisione del ricorso
Va comunicata all’organo o all’ente che ha emanato l’atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati ai quali sia stato comunicato il ricorso.
Deve avvenire o in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione del ricorso avviene dopo la fase istruttoria. L’organo decidente può disporre accertamenti istruttori, può esaminare un’istanza cautelare oppure disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
La decisione del ricorso è contenuta in un ATTO MOTIVATO. La decisione va comunicata all’organo o ente che ha emesso l’atto impugnato.
Silenzio sul ricorso gerarchico o silenzio rigetto
Decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso senza che nulla sia accaduto, si ritiene formato il silenzio rigetto.
In esito al quale di consente al ricorrente che aveva proposto il ricorso in via gerarchica di riproporre l’impugnazione del medesimo provvedimento già contestato in sede gerarchica avanti il giudice amministrativo.