ANTIRICICLAGGIO Flashcards
Mike Milken e Ivan Boetsky
Definizione classica di riciclaggio
Insieme di operazioni poste in essere per «lavare il denaro di
origine illecita, allo scopo di far perdere le tracce della sua provenienza delittuosa».
Fasi del riciclaggio
a) Smurfing = suddivisione in piccoli importi
b) Placement = deposito su diversi c/c
c) Layering = trasferimento del denaro:
- da un soggetto a un altro soggetto
- da un luogo a un altro luogo
d) Integration = reinserimento
Normativa Italia
Nell’ordinamento giuridico italiano il riciclaggio è un reato del Codice Penale
Novità introdotte dal D. Lgs 90/2017
- Cosa si intende per «riciclaggio»
- Finanziamento del terrorismo
- Soggetti obbligati a condurre una «adeguata verifica»
- La Collaborazione Passiva
- La collaborazione attiva
Cosa si intende per «riciclaggio»
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza della provenienza da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà
dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.
Configurazione del riciclaggio
- RICICLAGGIO = occultamento dell’origine del denaro “sporco”.
- RICETTAZIONE = occultamento del denaro “sporco” (nascondo il denaro, per esempio trasferendolo in un paradiso fiscale).
- REIMPIEGO = reinserimento del denaro “sporco” nell’economia legale.
- ATTITUDINE OSTACOLATORIA = insieme di attività che rendono difficile identificare la provenienza illecita del denaro.
- OMISSIONE = mancata segnalazione di un’operazione sospetta.
- INTESTAZIONE FITTIZIA = di beni e/o denaro
Finanziamento del terrorismo
Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla
fornitura, raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di
terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione delle condotte suindicate.
Soggetti obbligati a condurre una «adeguata verifica»
*Intermediari bancari e finanziari: Banche, Poste Italiane, Sim, Sicav, Sgr, Confidi, Cassa Depositi e Prestiti.
*Professionisti (in forma individuale, associata o societaria), tra cui dottori
commercialisti, notai e avvocati.
*Altri operatori non finanziari: chi esercita il commercio di cose
antiche/antiquariato, case d’asta, gallerie di arte, operatori professionali in oro, agenti immobiliari.
I «soggetti obbligati» sono tenuti a fare
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORE
Collaborazione Passiva
I soggetti «obbligati» devono:
- identificare il cliente;
- controllare costantemente lo sviluppo del rapporto;
- acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura delle
operazioni svolte;
- registrare i rapporti c/o l’Archivio Unico Informatico (AUI).
Collaborazione attiva
I soggetti «obbligati» devono:
- individuare le «operazioni sospette»;
- astenersi dalla loro esecuzione;
- segnalare le medesime all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Se il soggetto obbligato non fa quanto imposto incorre in sanzioni amministrative e pecuniarie
Operazioni sospette
Operazioni che per caratteristiche, entità,
natura o altra circostanza inducono l’operatore a «sapere, sospettare o avere motivo ragionevole per sospettare» che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Indicatori di anomalia
- Indicatori connessi all’identità del soggetto:
* nega i dati;
* ne presenta di falsi;
* è un familiare o collegato a persone sottoposte a procedure penali. - Indicatori connessi alle operazioni svolte (per tipo, modalità e/o
settore):
▪ acquisto di beni/servizi non coerenti con l’attività del soggetto;
▪ acquisto/vendita di beni/servizi a prezzi sproporzionati rispetto al valore di mercato;
▪ realizzazione di operazioni economicamente svantaggiose.
Il monitoraggio
Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) è presieduto dal Tesoro e composto dai rappresentanti del: governo, banca italia, consob, UIF, guardia di finanza e antimafia.
Obblighi anti-riciclaggio per la banche
- Contatto con il cliente
- Raccolta delle informazioni essenziali
- ADEGUATA VERIFICA
La banca deve procedere all’adeguata verifica quando:
- si instaura un rapporto continuativo col cliente;
- si esegue un’operazione occasionale che comporta trasferimenti di denaro di valore ≥ 15.000 euro;
- si sospetta riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
- si nutrono dei dubbi sulla veridicità delle informazioni raccolte.
La modalità con cui viene condotta l’adeguata verifica dipende dal rischio assegnato al cliente.
Livelli di rischio che si possono assegnare ad un cliente: basso, medio, alto.
Il profilo di rischio può essere modificato nel tempo, in quanto la verifica cui è tenuto l’intermediario va
ripetuta nel tempo. - Registrazione e conservazione dei dati. Le informazioni raccolte con l’adeguata verifica
vengono raccolte in un documento prestampato, che si chiama Questionario Anti-riciclaggio. - Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS).
Adeguata verifica
A. Adeguata verifica SEMPLIFICATA= basso rischio.
Adottata quando i clienti sono:
- banche UE;
- banche extra-UE soggette ad obblighi equivalenti a quelli comunitari;
- pubblica amministrazione;
- società quotate in UE;
- altre società sottostanti a obblighi equivalenti a quelli UE;
- clienti residenti in zone a basso rischio.
Dati raccolti = essenziali
Frequenza di aggiornamento = ridotta
B. Adeguata verifica RAFFORZATA = alto rischio
Vanno sempre sottoposti a verifica rafforzata i rapporti:
- che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio riciclaggio;
- con un intermediario con sede in un Paese terzo;
- con soggetti politicamente esposti;
- con clienti che effettuano operazioni di importo insolitamente elevato/dubbi sulle finalità perseguite/info
incomplete/erronee/riluttanza nel rispondere ai quesiti.
Dati raccolti = info dettagliate sulla situazione economica/reddituale/patrimoniale + bilanci/dichiarazioni
dei redditi/documenti datore lavoro
Frequenza di aggiornamento = elevata
Il rapporto col cliente può essere proseguito solo con autorizzazione di un alto dirigente bancario.
C. Adeguata verifica ORDINARIA = medio rischio
Effettuata quando non è attuabile né quella semplificata né quella rafforzata. Dati raccolti e frequenza di aggiornamento sono intermedi ai due precedenti.
N.B. La banca può esternalizzare a intermediari terzi UE l’adeguata verifica, eccezion fatta per la
costante verifica dell’operatività