Matrimonio e filiazione Flashcards
Filiazione
Lo stato di figlio e’ determinato dalla legge nazionale del figlio, o se piu favorevole, dalla legge dello stato di uno dei genitori.
Adozione
Legge nazionale dell’adotttante o degli adottanti se comune. Altrimenti residenza.
Legittimazione del figlio naturale
Art. 34 che e’ stato abrogato in attuazione della riforma della filiazione.
Matrimonio
Requisiti sono regolati dalla legge nazionale di ciascun nubendo.
Forma del matrimonio
- Legge del luogo di celebrazione;
- Legge nazionale di almeno uno dei coniugi;
- Legge dello stato di comune residenza.
Rapporto personali nel matrimonio
Regolati dalla legge nazionale se comune. Altrimenti dello stato nel quale la vita familiare e’ prevalentemente localizzata.
Rapporti patrimoniali
I coniugi possono stipulare un accordo sritto al fine di sottoporre i reciproci rapporti patrimoniali alla legge dello stato di cui almeno uno di essi e’ cittadino o in cui almeno uno di essi risiede.
Potesta’ dei genitori
Potere-dovere di proteggere, educare, istruire i figli minorenni e di curarne gli interessi patrimoniali.
Responsabilita’ genitoriale
D.Lgs. 154/2013 ha sostituito potesta’ con reponsabilita. Serve a mettere in evvidenza l’evoluzione socio culturale dei rapporti tra genitori e figli evidenziando che e’ un’assuzione di responsabilita’.
Rapporti tra genitori e figli
Regolati dalla legge nazionale del figlio.
Riconoscimento del figlio
Libera dichiarazione del genitore con cui il figlio acquista uno status analogo a quello di figlio legittimo. Regolato dalla legge nazionale del figlio o dalla legge nazionale del soggetto che effettua il riconoscimento se piu’ favorevole.
Scioglimento del matrimonio
Legge nazionale comune dei coniugi. In mancanza: la legge dello stato dove risulta prevalentemente localizzata la vita matrimoniale.
Differenza tra separazione e divorzio
Nella separazione, il vincolo matrimoniale non e’ rotto ma e’ sospeso con la conseguente permanenza dello status coniugale.
Promessa di matrimonio
Regolato dalla legge nazionale comune ai nubendi. In mancanza di una legge nazionale comune, si applica la legge italiana.