Legislazione Flashcards
LE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
- Uccisione di animali: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.
- Maltrattamento di animali: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
- Spettacoli o manifestazioni vietati: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.
- Divieto di combattimenti tra animali: chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica.
- Abbandono di animali: chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività; alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
- Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce: E’ vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria.
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROPRIETARIO (O DEL DETENTORE) DEL CANE
“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
RESPONSABILITA’ PENALE DEL PROPRIETARIO (O DEL DETENTORE) DEL CANE
Omessa custodia e malgoverno di animali: chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta.
Alla stessa pena soggiace:
- chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
- Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
COME DETENERE CORRETTAMENTE IL CANE?
- obbligo di guinzaglio o museruola: nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- obbligo di guinzaglio e museruola: per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- senza obbligo di guinzaglio e museruola: i cani da guardia (entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico), i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia), nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia (quando sono in servizio).
CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
- Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.
- Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.
- Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e
fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed
in particolare:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga. - Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può adattarsi alla cattività. - Riproduzione: qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la
salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina. - Addestramento: nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.
- Interventi chirurgici: Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’esportazione delle unghie e dei denti. - Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria,
sia nell’interesse di un determinato animale;
b) per impedire la riproduzione. - a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale. - Uccisione: 1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all’uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l’assistenza di un veterinario o di altra persona competente.
Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:
a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;
b) sia iniziare con la somministrazione di un’anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.
La persona responsabile dell’uccisione deve accertarsi della morte dell’animale prima di eliminarne la spoglia. - Riduzione del numero di animali randagi
I DOCUMENTI DEL CANE
PEDIGREE: Il pedigree è una sorta di “carta d’identità” del nostro cane dove, oltre a tutti i suoi dati identificativi, è riportata la genealogia insieme ai risultati agonistici degli avi e rispettivi controlli sanitari (esami displasia e dna). Questo documento viene rilasciato dall’Enci a seguito della presentazione del modello A e B da parte del proprietario della fattrice e arriva mediamente attorno al 7°/8° mese di vita del cucciolo.
LIBRETTO DELLE QUALIFICHE: E’ un documento personale del cane, rilasciato dall‘ Enci, dove vengono registrate tutte le partecipazioni agonistiche di quel soggetto: esposizioni internazionali, nazionali, regionali e locali, raduni, gare di lavoro, selezioni.
LIBRETTO SANITARIO: il libretto sanitario deve essere consegnato dall’ allevatore all’acquirente insieme con il cucciolo; contiene tutti i dati identificativi del cane e in esso vengono riportate tutte le vaccinazioni, i controlli veterinari e va portato sempre, a tutte le visite.
PASSAPORTO: E’ un documento obbligatorio dal 1/10/2004 per portare il cane all’estero (anche nell’Unione Europea). Viene rilasciato dai servizi veterinari delle Asl e contiene tutti i dati identificativi del cane e del proprietario, le vaccinazioni antirabbica e tutte le profilassi (se necessarie) per l’espatrio.
IL CANE E I MEZZI DI TRASPORTO
- Automobile: e’ vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo.
- Motocicli: e’ vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, e’ consentito il trasporto di animali purche’ custoditi in apposita gabbia o contenitore.
- Bicicletta: Ai ciclisti è vietato condurre animali.
- Autostrada: In autostrada alcune aree di servizio hanno allestito delle aree apposite per cani e gatti ed anche la possibilità di un servizio veterinario fruibile in caso di necessità.
- Treno: Si possono trasportare gratuitamente cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia, nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni, custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50 e tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori che alle vetture. Nel caso di treni effettuati con materiale ETR 450 il contenitore va tenuto sulle ginocchia. E’ consentito un solo contenitore per ciascun viaggiatore.
A bordo delle carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture Excelsior ed Excelsior E4 devi acquistare il compartimento per intero. - Aereo: I pet di piccola taglia viaggiano come “bagaglio a mano” e quindi con il passeggero, mentre quelli di grande taglia viaggiano come “bagaglio registrato” e quindi nella stiva pressurizzata.
- Nave: I cani non sono ammessi sulle navi da crociera, mentre possono viaggiare in traghetto ed aliscafo.
- Trasporti urbani: Per quel che riguarda i trasporti urbani comunali (es. autobus o metropolitana) i regolamenti variano da comune a comune.
Nel caso in cui l’accesso agli animali sia consentito, può essere o meno obbligatorio il pagamento del biglietto. Essendo luogo pubblico è invece obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola. In genere non esiste limitazione per i cani guida per non vedenti.
“LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
- Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.
- I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture non possono essere soppressi.
- I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture non possono essere destinati alla sperimentazione.
- I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
- I cani vaganti non tatuati catturati devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
- I cani ricoverati nelle strutture possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
- E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
- I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
- I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
- Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
- Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’unita’ sanitaria locale.
- Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
NORME IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI
- I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti per un periodo non inferiore a sessanta giorni nei canili ed essere sottoposti, a cura da Servizio Veterinario della Asl competente, a:
a. osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici;
b. identificazione, registrazione e tatuaggio, quest’ultimo nel caso in cui l’animale ne sia sprovvisto; - Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi;
- Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1. anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro. Le procedure di affidamento sono quelle di cui all’articolo 3.
- L’affido degli animali può avvenire:
a. in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall’accalappiamento;
b. in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall’accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine.