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Art. 6 -
Libertà di coscienza: L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale
anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L’infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni.
Art.7 -
Cultura della salute: L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita
sani e la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle
disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e
collettività
Art.16 -
Interazione e Integrazione: L’Infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra e
interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona
Art.18 -
Dolore: ’Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell’assistito durante il
percorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei
sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona.
Art. 24 -
Cura del fine vita: L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della
vita della persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.
Art.27 -
Segreto professionale: L’Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo
per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita. La morte della persona assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto professionale.
Art.33 -
Documentazione clinica: L’Infermiere è responsabile della redazione accurata della
documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.
Art.35 -
Contenzione: L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. Essa ha
esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita.
Art.38 -
Segnalazioni all’ordine professionale: L’Infermiere segnala al proprio Ordine le attività
di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di
risultati validati.
Art.47 -
Obbligo di rispetto delle norme: L’Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti
amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell’Ordine Professionale.
Art.49 -
Natura vincolante delle norme deontologiche: Le norme deontologiche contenute nel
presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni
Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall’Ordine professionale tenendo conto
della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale.
Legge gelli 03/17
Art 5
Infermieri devono attenersi alle pratiche cliniche e alle linee guida
Art 6 responsabilità penale dell’infermiere per imperizia
DM 739/94 art 1
Professione infermieristica : professione intellettuale, autonomia professionale, competenza e responsabilità
165 1909
Nascita infermiere psichiatrico
1832 1925
Convitto durata biennale, esecuzione ordini medici
2330 1929
Licenza scuola media per accedere al convitto
1265 1934
Professione sanitaria ausiliaria
1310 1940
Mansioni infermieri professionali e generici
1046 1954
Corso annuale
Istituzioni collegi
Strasburgo 1967
Requisiti minimi e monte ore scuole infermieristiche
124 1971
Estensione maschile
Da convitto a scuole professionali
795 1973
Standard CEE
225 1974
MANSIONARIO
elenco dele mansioni infermieristiche
Indicatore di limiti
No autonomia
833 1978
Sistema nazionale tutela salute
Nascita USL
243 1980
Soppressione corsi infermieri generici e psichiatrici
341 1990
Diploma universitario triennale
Corsi universitari e scuole regionali in chiusura
1992
Autonomia decisionale triage telefonico richieste di soccorso
502 1992
Delinea le competenze dell’università
Soppressione corsi formazione regionale
739 1994
Profilo professionale
42 1999
Autonomia e responsabilità professionale