funzione del diritto Flashcards
funzione del diritto
dirimere i conflitti di interesse che naturalmente sorgono tra i privati e prevenire i conflitti
def. di diritto oggettivo
l’insieme delle norme giuridiche che compongono il nostro ordinamento giuridico dettate al fine di prevenire o risolvere i conflitti
chi produce le leggi in Italia?
sono prodotte dalla Camera dei d. e dal Senato (deve essere approvata da entrambe), approvata e firmata dal Presidente della R. e pubblicata nella Gazzetta per la quale devono decorrere 15 gg., ovvero la vacatio legis
cos’è la consuetudine?
elemento oggettivo e soggettivo
non è una norma scritta e decisa dal legislatore ma consiste nei comportamenti dei consociati, all’ultimo gradino.
oggettivo: fatto che la magg. dei consociati tiene costantemente un det. comportamento
soggettivo: lo fanno nella convinzione che siano obbligati per legge
cos’è il principio gerarchico?
una norma non può prevedere un contenuto contrario di una fonte di grado superiore
differenza tra norma e disposizione
norma: l’enunciato legislativo (testo di legge), disposizione: interpretazione che i giudici danno della norma
caratteristiche delle norme (2)
generalità e astrattezza (indirizzate ad una moltitudine indeterminata di soggetti e volte a fattispecie astratte)
fonti di produzione
atti o fatti idonei a produrre norme che formano il nostro diritto oggettivo
fonti di cognizione
testi legislativi dove troviamo le norme
piramide delle fonti (5)
- costituzione, leggi di revisione costituzionale
- normativa comunitaria (f. esterna)
- legge ordinaria, atti avente forza di legge, leggi regionali
- norme secondarie (regolamenti)
- consuetudine (uso)
fonti di produzione: regolamenti, direttive e decisioni
regolamenti: norme immediatamente applicabili
direttive: lo stato le deve recepire con legge entro un certo termine
decisioni: solo verso situazioni concrete e determinate persone
carta costituzionale
disciplina il sistema di produzione delle leggi, prevede le libertà e i diritti fondamentali dell’uomo, 1948, rigida
legge ordinaria
atti aventi forza di legge, non del Parlamento ma del Governo che hanno lo stesso valore
decreto legge (legge ordinaria)
emanato dal Governo in caso di urgenza, entra subito in vigore, convertibile in legge entro 60 gg, dopo 60 gg non produce effetti
decreto legislativo (legge ordinaria)
il governo li emana quando il legislatore ha emanato una legge delega: delega al governo l’attivazione della legge delega