La trascrizione è uno strumento per la soluzione di conflitti tra più soggetti acquirenti di diritti reali su determinati beni. Il diritto reale acquistato su un bene immobile diventa opponibile ai terzi soltanto per effetto della trascrizione.
Il contratto ha efficacia traslativa della proprietà o dei diritti reali. Questo potrebbe creare dei problemi rispetto alla circolazione dei beni, quindi l’ordinamento soccorre con apposite regole:
- in alcuni casi è necessaria l’apprensione materiale della res oggetto del diritto
- in altri un sistema di pubblicità dell’atto traslativo o costitutivo del bene reale
Nel caso di beni immobili e beni mobili registrati il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto su uno stesso bene viene risolto in base all’anteriorità della formalità pubblicitaria : colui che per primo ha fatto trascrivere nei pubblici registri il titolo dal quale trae origine il suo diritto è preferito rispetto a colui che non ha trascritto o ha trascritto successivamente il proprio titolo d’acquisto
La trascrizione è dunque presupposto dell’opponibilità ai terzi dei diritti acquistati in forza degli atti trascritti
In questi casi la legge prescinde completamente dalla buona fede, la mala fede del secondo acquirente non fa venire meno l’efficacia giuridica e la prevalenza del suo acquisto, in quanto anteriormente trascritto.
La trascrizione non costituisce elemento della fattispecie acquisitiva del diritto.
Nel nostro ordinamento la trascrizione non ha efficacia costitutiva ma DICHIARATIVA, non ha efficacia inoltre a rimuovere vizi da cui il negozio giuridico trascritto fosse affetto.
devono essere trascritti tutti e solo gli atti espressamente previsti dalla legge(art.2643) come suscettibili di trascrizione