PRIMA PARTE Flashcards
ORDINAMENTO GIURIDICO
L’ordinamento giuridico è l’insieme di leggi e istituzioni che regolano la vita di una comunità all’interno del sistema giuridico (es. Stato).
l’ordinamento giuridico può essere:
- Originario = quando la sovranità non deriva da nessun altro ordinamento (es. Stato e Chiesa);
- Derivati = quando la sovranità deriva da un altro ordinamento (es. UE).
Per quanto riguarda il profilo dell’ordinamento giuridico possiamo dire che può essere:
- Oggettivo = quando l’insieme di regole che disciplinano i rapporti fra i soggetti operano all’interno dell’ordinamento giuridico;
- Soggettivo = quando l’insieme di persone sono assoggettate al rispetto dell’ordinamento stesso.
Inoltre, possiamo distinguere:
- Diritto pubblico che ha per oggetto l’organizzazione degli enti pubblici (comuni, regioni e province) e dello Stato.
Al diritto pubblico appartengono il diritto costituzionale, amministrativo e penale;
- Diritto privato regola i rapporti reciproci degli individui, sia nel campo personale che in quello patrimoniale.
Al diritto privato appartengono il diritto civile e il diritto commerciale.
NORMA GIURIDICA
La norma giuridica è un comando giuridico di carattere generale e astratto, rivolto ai consociati attraverso cui si impone una particolare condotta, sotto la minaccia di una determinata sanzione.
La norma giuridica è strutturata da:
- Precetto = cioè il comando contenuto nella norma;
- Sanzione = cioè la reazione che l’ordinamento minaccia in caso di inosservanza del precetto.
La norma giuridica quasi sempre si collega ad uno o più meccanismi sanzionatori, che possono essere:
- La pena = il timore nei suoi confronti entra nel gioco delle motivazioni dei consociati e porta al rispetto della norma;
- La coazione diretta = consiste in un intervento da parte della forza pubblica per impedire il compimento di un atto vietato (es. violazione di domicilio);
- L’esecuzione forzata = consiste in un intervento della forza pubblica per eliminare una situazione antigiuridica (es. un edificio costruito abusivamente, verrà demolito).
Tali regole sono definite giuridiche in quanto si collegano con altre per formare l’ordinamento giuridico.
FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono atti che producono, modificano o abrogano le norme giuridiche. In Italia le fonti del diritto hanno un ordine giuridico e si dividono in primarie e secondarie:
- LA COSTITUZIONE della Repubblica italiana esprime i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e detta le norme fondamentali d’organizzazione dello Stato (fonte costituzionale);
- LE LEGGI ORDINARIE dello Stato che sono diverse dalla legge costituzionale in quanto essa vincola non solo i privati, i giudici e gli organi esecutivi dello Stato, ma anche il parlamento stesso fissando direttive e limiti alla gestione. Ciò non implica che il parlamento non possa modificare la costituzione; lo può fare ma solo attraverso leggi di revisione costituzionale da approvarsi con un particolare procedimento e a maggioranza assoluta. FONTI PRIMARIE;
- LE LEGGI REGIONALI sono emanate in alcune circoscritte materie (es. turismo, urbanistica, agricoltura o artigianato). Esse non possono essere in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni. Ciò vale per le regioni a statuto ordinario, mentre le regioni a statuto speciale hanno un’autonomia legislativa un po’ più accentuata. FONTI PRIMARIE;
- I REGOLAMENTI si distinguono in varie categorie secondo la materia regolata e sulla base della loro efficacia. Per quanto riguarda il diritto privato sono considerati i regolamenti di esecuzione, emanati per disciplinare l’applicazione delle leggi statali e regionali. FONTI SECONDARIE;
- GLI USI E LE CONSUETUDINI sono regole di comportamento osservate dai consociati per un congruo periodo di tempo in modo costante ed uniforme, con la convinzione che si tratti di un comportamento giuridico doveroso. FONTI TERZIARIE.
GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO
La gerarchia delle fonti sancisce che una norma in una fonte di grado inferiore NON può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
CAPACITA’ DI AGIRE
La capacità di agire è la capacità di esercitare validamente i propri diritti e di assumere dei precisi doveri. Essa si acquista, secondo la legge italiana, al compimento del 18° anno di età. La capacità di agire è richiesta per concludere qualsiasi atto giuridico in modo valido, come ad esempio un contratto.
CAPACITA’ GIURIDICA
Secondo il nostro ordinamento le persone fisiche sono tutte dotate di capacità giuridica, sono cioè titolari di determinati diritti e doveri. Ogni persona, infatti, fin da quando nasce, anche se non è in grado di esercitare alcun potere, si vede riconoscere dall’ordinamento giuridico una serie di diritti, la cui violazione costituisce illecito ed è punito dalla legge.
La legge stabilisce che l’acquisizione della capacità giuridica si ha con la nascita (art.1, comma 1 Cost.).
Nel momento in cui si nasce si acquisiscono in modo certo i diritti della personalità quali il diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica e morale. Si possiedono invece, solo in via potenziale altri diritti come la proprietà o l’eredità: è infatti possibile che i genitori intestino al figlio neonato un bene immobile o che un parente deceduto abbia nominato suo erede un bambino. La capacità giuridica si estingue solo con la morte, nessun altro evento può privare una persona di tale capacità.
GLI ISTITUTI A TUTELA DEGLI INCAPACI
Le cause principali per cui la capacità di agire può essere limitata o esclusa sono una ridotta o una mancata capacità di intendere e di volere. Queste cause sono:
LA MINORE ETA’ = la legge presume in modo assoluto che i minorenni non siano in grado di provvedere in modo “maturo” ai propri interessi, quindi che siano incapaci assoluti di agire.
Essi vengono tutelati dai genitori (responsabilità genitoriale). Esistono dei casi in cui un soggetto, pur essendo minorenne può acquistare una limitata capacità di agire:
- Questo può succedere in relazione ai diritti d’autore (almeno 16 anni) o nel momento in cui il soggetto intraprende un rapporto di lavoro (almeno 15 anni);
- Un’altra ipotesi è il caso del minore emancipato, ovvero un soggetto minorenne di età superiore ai 16 anni che viene autorizzato dal tribunale a sposarsi prima della maggiore età. Una situazione che in molti casi spinge il tribunale a concedere l’emancipazione è lo stato di gravidanza della ragazza, ma considerando che il nascituro ha bisogno di una famiglia regolare in cui inserirsi. Tuttavia, ci sono stati casi in cui alcuni tribunali hanno interpretato la gravidanza come un segno di immaturità dei giovani, negando il permesso. Il minore emancipato acquista una limitata capacità di agire: può compiere da solo gli atti di amministrazione ordinaria, mentre per gli altri atti deve servirsi dell’assistenza di un curatore, cioè di un soggetto maggiorenne nominato dal Tribunale. Il curatore deve apporre la propria firma, con la formula per assistenza, di fianco a quella del minore emancipato.
L’ALTERAZIONE DELLA FACOLTÀ’ MENTALE = l’infermità mentale da luogo a una sentenza d’interdizione. Sono completamente privi della capacità di agire gli interdetti legali, poiché condannati all’ergastolo o ad una pena detentiva superiore ai 5 anni e gli interdetti giudiziali, poiché una sentenza giudiziale ne ha accertato l’infermità mentale. La sentenza di interdizione giudiziale viene emanata dal tribunale in seguito a specifica richiesta avanzata dal coniuge o da parenti stretti. Essa può essere revocata con sentenza nell’ipotesi in cui sia venuta a cessare la situazione che l’aveva determinata. L’istanza può essere presentata dal coniuge, dai parenti più prossimi, dal tutore o dal pubblico ministero. Gli atti giuridici degli interdetti sono compiuti da un tutore, nominato dal giudice. Gli atti compiuti in prima persona da un interdetto sono per legge annullabili.
ALTRE MINORANZE = qualora l’infermità mentale non fosse così grave abbiamo una sentenza di inabilitazione. Gli inabilitati sono soggetti che vengono parzialmente privati della capacità di agire da una sentenza giudiziale. La sentenza di inabilitazione viene normalmente emanata su istanza di parenti o familiari. Essa riconosce agli inabilitati il potere di compiere da soli gli atti di amministrazione ordinaria, ma impone la presenza di un curatore per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Possono essere inabilitati: gli alcolisti, i tossicodipendenti, i cechi o i sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia, persone affette da malattie mentali non così gravi, i prodighi.
Infine, si può dire che l’incapacità legale può essere assoluta (minori e interdetti) o relativa (minori emancipati, inabilitati e beneficiari di un’amministrazione di sostegno).
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Dal 2004 in Italia esiste l’amministrazione di sostegno, tramite la quale si intendono agevolare le persone disabili nella vita quotidiana. L’organo legittimato a disporre l’amministrazione di sostegno verso persone disabili è il giudice tutelare su ricorso dello stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato. Può essere nominato amministratore di sostegno sia una persona fisica sia un ente. L’amministrazione deve tener conto dei bisogni del beneficiario e deve informarlo sugli atti da compiere.
In caso di contenuti con il beneficiario, deve avvertire il giudice tutelare.
Gli atti compiuti violando disposizioni di legge sono annullabili. Quando vengono meno i presupposti dell’amministrazione di sostegno è revocata dal giudice.
RILEVANZA DELLA MAGGIORE ETA’ IN AMBTIO PRIVATISTICO
Secondo l’art. 2 del codice civile la maggiore età è fissata al compimento del 18° anno. Con essa si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stata stabilita un’età diversa.
DIRITTO SOGGETTIVO, DIRITTI ASSOLUTI E DIRITTI RELATIVI
Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale. In alcuni casi il potere non è attribuito al singolo nell’interesse proprio, ma per realizzare un interesse altrui.
Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo si chiama titolare del diritto soggettivo.
L’esercizio di questo diritto consiste nell’esplicazione di poteri di cui il diritto soggettivo consiste e deve essere distinto dalla sua realizzazione, che può essere spontanea o coattiva (quando fa ricorso ai mezzi che l’ordinamento giuridico predispone per la tutela del diritto soggettivo). Si ha abuso di questo quando il titolare del diritto si avvale della facoltà e dei poteri che gli sono concessi per realizzare finalità ulteriori eccedenti l’ambito di interesse. I diritti soggettivi si distinguono in:
• Diritti assoluti che garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti.
A loro volta questi diritti si distinguono in:
- Diritti reali che attribuiscono al titolare una signoria piena o limitata;
- Diritti della personalità che sono tutelati in capo al singolo nei confronti di tutti i consociati.
• Diritti relativi attribuiscono al titolare un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate.
DIRITTO DI CREDITO
Il diritto di credito è quello che attribuisce al creditore (o parte attiva) il potere di pretendere un determinato comportamento, cioè una prestazione da uno o più soggetti determinati, chiamati debitori (o parte passiva). La prestazione deve soddisfare un interesse ritenuto meritevole di tutela dell’ordinamento giuridico e può consistere in un dare, fare, non fare o nel prestare il proprio consenso.
COME SI ACQUISTA E COME SI PERDE UN DIRITTO?
L’acquisto di un diritto può essere:
- A titolo originario dove il diritto sorge a favore di una persona senza che sia stato trasmesso da nessuno;
- A titolo derivato dove il diritto si trasferisce da una persona all’altra.
LA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
Spesso le attività giuridiche si devono compiere entro periodi di tempo determinati e in proposito soccorrono i termini di prescrizione. Le parti non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione né prolungare o abbreviare i termini stabiliti dalla legge. È possibile rinunciare a questa solo successivamente al decorso del suo termine. La prescrizione può essere sospesa o interrotta:
- La sospensione può essere determinata da particolari rapporti incoerenti tra le parti (es. tra coniugi) o dalla condizione del titolare (es. minori non emancipati, interdetti);
- L’interruzione può essere determinata dal titolare, qualora compiesse un atto che importa l’esercizio del suo diritto, o dal soggetto passivo, qualora effettuasse il riconoscimento dell’altrui diritto.
Per quanto riguarda la durata della prescrizione possiamo distinguere due casi:
- Prescrizione ordinaria, applicata in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e matura in 10 anni;
- Prescrizioni brevi che riguardano diritti particolari come, ad esempio, diritti a prestazioni periodiche che si prescrivono in 5 anni come le locazioni.
Esistono anche le prescrizioni presuntive che si fondano sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia comunque estinto per effetto di qualche altra causa.
PRESCRIZIONE E DECADENZA
La decadenza consiste nella preclusione dell’esercizio del diritto da parte del titolare. La sua funzione è limitare i tempi di incertezza delle situazioni giuridiche, infatti non sono ammesse interruzioni e sospensioni. La decadenza può essere:
- Legale se prevista dalla legge;
- Giudiziale se i termini di decadenza sono fissati dal giudice di istanza della parte interessata;
- Convenzionale se i termini di decadenza sono stabiliti dai privati.
Se non è fissato alcun termine di decadenza, il diritto sarà soggetto ai normali termini di prescrizione.
LE PERSONE GIURIDICHE E LA PERSONALITA’ GIURIDICA
Una persona giuridica è un ente cui l’ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto. In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all’essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che possono intercorrere solo tra persone fisiche (es. rapporti familiari).