Ordinamento giuridico e i limiti al diritto di proprietà Flashcards
Limiti per interesse pubblico?
Il diritto di proprietà è detto “reale” per il fatto che compete direttamente sull’oggetto e “illimitato” nel senso che compete sulle capacità economica del bene posseduto. Tale diritto deve però essere esercitato in modo da non arrecare danno alla comunità: “la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale”.
Espropriazione per pubblica utilità?
“Riforma della casa”
“legge fondamentale”
Lo scopo dell’espropriazione è la realizzazione dell’opera per il quale si compie.
Espropriazione permanente totale, parziale;
Occupazione temporanea totale, parziale.
Normativa urbanistica?
Ha lo scopo di regolare l’attività edilizia.
“legge urbanistica” “legge ponte” “norme per l’edificabilità dei suoli.
Divieto atti emulativi?
Sono definiti atti di emulazione (art.833 del CC) quelli che il proprietario di un bene immobile compie allo scopo di “nuocere o recare molestia” ad altri senza che sia dimostrabile alcun conseguente beneficio per sé stesso o quando tale beneficio sia ottenibile in maniera non molesta. Tali atti sono vietati e obbligano chi li compie a cessarli e a risarcire gli eventuali danni.
I vicini non possono impedire l’immissione di fumi, esalazioni etc. quando questi non superino la normale tollerabilità.
La chiusura della proprietà d’accesso al fondo?
Il proprietario può recingere e chiudere il terreno di sua proprietà, ma non può impedire l’ingresso alla proprietà recinta:
• a chi intenda esercitarvi la caccia;• a chi abbia necessità di raccogliere una cosa cadutavi;
• a chi intenda procedere alla costruzione o alla manutenzione di un’opera che si trovi sul confine.Se l’esercizio di un tale diritto provoca danni al fondo, il proprietario ne verrà indennizzato.
Distanza tra le costruzioni?
Il Codice Civile stabilisce che le costruzioni su fondi contigui che non siano unite o aderenti debbano distare tra loro almeno tre metri, lasciando ai regolamenti edilizi locali la facoltà di disporre di distanze maggiori.
- di 10 m tra le pareti degli edifici antistanti quando una di queste è finestrata;
- di 12 m se i due edifici si fronteggiano per più di 12 m;
- di 12 m se le pareti prospicienti sono entrambe finestrate.
Comunione e aderenza?
Il vicino che edifica per secondo potrà decidere di farlo “in aderenza”, ovvero mantenendo la propria costruzione statisticamente indipendente dall’altra. Altrimenti potrà farlo “in comunione” chiedendo al vicino che il muro di confine venga adoperato per sorreggere statisticamente la sua struttura.Il vicino è costretto a concedere la comunione richiesta ma avrà diritto a vedersi corrispondere la metà del valore del muro reso comune.
Sopraelevazione muro comune
Ogni comproprietario ha diritto a sopraelevare il muro comune: le spese per la sopraelevazione però sono a suo totale carico a meno che il vicino non ne richieda la comunione.Colui che intende innestare un capo del proprio muro nel muro a confine di proprietà altrui non è tenuto ad acquistare la comunione di tale muro, ma è solo tenuto a pagare al proprietario un’adeguata indennità.Non sono soggetti alla comunione forzosa gli immobili di interesse storico, archeologico ed artistico.
Comunione del muro
La normativa tollera l’opposizione alla richiesta di comunione solo nei casi in cui si è dimostrata l’insufficienza statica del muro.
Colui che chiede la comunione del muro a scopo edificatorio è tenuto ad acquistarla per tutta l’estensione del muro ma non per tutta l’altezza.
Viceversa, il muro che già serve di divisione tra due edifici si presume comune fino alla sommità dell’edificio più basso.
Colui che ottiene la comunione del muro è tenuto a eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino. Il comproprietario che vuole demolire il suo edificio appoggiato ad un muro comune può rinunciare alla comunione ma è tenuto a farvi le riparazioni rese necessarie dalla demolizione.
Muro di cinta
Un muro di cinta non può superare i 3 m quando questo separa case, giardini e cortili di diversa proprietà all’interno di centri abitati. Colui che intende edificare tale recinzione può costringere il vicino a contribuire a metà della spesa ed in tal caso il muro sarà edificato a cavallo dei due terreni. Il vicino può esimersi dal contribuire alle spese di edificazione cedendo, senza diritto a compensi, la metà del terreno su cui il muro dovrà essere costruito. Se i fondi contigui sono a livelli diversi il proprietario del fondo superiore deve sostenere per intero l’onere della costruzione e manutenzione del muro dalle sue fondazioni fino alla quota del proprio fondo, mentre per la restante altezza l’onere sarà ripartito fra i due vicini.In mancanza di diverso titolo si presume che il muro appartenga al proprietario del fondo verso il quale versa il piovente. Nel caso in cui il muro abbia due proventi, esso è presunto comune.
Costruzioni sul confine
- costruzione con una parete sul confine: il vicino che edifica il secondo fabbricato sarà tenuto a osservare l’;intera distanza o a costruire anch’egli sul confine;
- costruzione con una parete a metà della distanza legale: il vicino che edifica per secondo osserverà la stessa distanza dal confine;
- costruzione con una parete all’intero della distanza legale: il vicino che edifica per secondo potrà edificare sul confine, a metà distanza legale o all’intero della distanza legale.
- Costruzione con una parete a distanza inferiore dalla legale ma superiore alla metà: il secondo sarà obbligato a mantenere una distanza minima pari a metà della legale per non impedire al primo di estendere in un secondo momento il suo fabbricato.
Luci e vedute
Il Codice Civile distingue le finestre e le altre aperture che si possono praticare sul muro di confine secondo
due specie:
• vedute e prospetti: quando permettono di affacciarsi e di guardare sul fondo finitimo;
• luci quando danno passaggio di luce ed aria ma non permettono l’affaccio.
Definizione integrata rispetto a quella del Codice Civile:
• vedute: finestre che permettono l’illuminazione e l’aerazione di un locale in maniera propria e definitiva
nel tempo;
• luci: finestre che possono assolvere la stessa funzione per i vani che insistono su pareti a confine, ma
che lo fanno a titolo precario e provvisorio.
Il Codice Civile vieta l’apertura di vedute dirette su pareti che si trovino a meno della distanza legale, mentre
consente l’apertura di luci anche sul muro di confine. La presenza di luci tuttavia non impedirà a chiunque
intenda edificare di chiuderle con la propria fabbrica.
Caratteristiche luci e aperture
intenda edificare di chiuderle con la propria fabbrica.
Il Codice Civile prescrive anche le caratteristiche che dovranno avere le luci che si aprono sul muro di confine:
• saranno munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino;
• avranno il lato inferiore ad un’altezza non minore di 2,5 m dal pavimento del piano terreno e non
minore di 2 m dal pavimento dei piani superiori;
• la luce al piano terreno avrà anche il lato inferiore a non meno di 2,5 m dal suolo del fondo del vicino a
meno che non serva a dare luce e aria ad un locale che si trovi ad un livello inferiore.
Qualsiasi apertura che non consenta il “comodo affaccio” sul lotto a fianco è da considerarsi come luce.
Limitazioni luci e aperture
Il Codice vieta le vedute dirette sul muro a confine a meno che tale veduta non sia stata acquistata dal
proprietario tramite contratto o tramite usucapione (quando questo diritto è stato goduto ininterrottamente
per venti anni senza che il vicino abbia mai provveduto a contestarlo). Il vicino consenziente nel momento in
cui vorrà edificare non potrà oscurare la veduta ma sarà tenuto ad osservare la distanza legale.
La distanza minima di una parete dal confine per aprirvi una veduta è pari alla metà della distanza legale. La
stessa distanza vale anche per balconi, terrazze, lastrici solari e simili.
Si parla di vedute laterali ed oblique nel caso di finestre che siano aperte su una parete non parallela alla linea
di confine; in questo caso la spalla della finestra non può trovarsi a meno di 75 cm dal confine. Lo stesso vale
per il balcone, il quale dovrà essere schermato lateralmente e sul fronte per 75 cm e per un’altezza di 2 m ai
piani superiori e 2,5 m al piano terreno.
Distanze per tubi, fosse, cisterne, pozzi e canali
L’art.889 del CC impone di tenere tubi ad una distanza minima dal confine di 1 m. Le condotte di acqua e gli
scarichi di bagni adiacenti il confine non potranno essere alloggiati nello spessore della muratura sul confine
ma sistemate in colonne di scarico.
Per pozzi, cisterne, concimaie e fosse biologiche la distanza minima è di 2 m a partire dalla parete interna
dell’opera.
I canali e i fossi devono osservare una distanza pari alla loro profondità misurata dalla parete interna. Se il
confine corre su di un altro fosso, la distanza la si misura dal bordo della strada o dal ciglio del fosso.