La responsabilità contrattuale Flashcards
Definizione
Il debitore che non adempie la prestazione dovuta, incorre in responsabilità, se l’inadempimento è a lui imputabile.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione
L’inadempimento poteva dipendere da impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il debitore ne era responsabile solo se l’impossibilità fosse stata lui imputabile.
I criteri
I criteri per decidere se l’impossibilità sopravvenuta fosse o non imputabile al debitore si andarono stabilendo in via di interpretazione ed ad opera della giurisprudenza.
Il factum debitoris
Nelle obbligazioni di dare cose determinate sanzionate da azioni in ius di stretto diritti, il debitore rispondeva dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione se essa fosse stata conseguente a un suo comportamento positivo e cosciente, non importo se voluto o no.
La custodia
In tutti gli altri casi, specie quando il debitore teneva a proprio vantaggio una cosa altrui, egli rispondeva per custodia. Era una forma di responsabilità oggettiva: il debitore era liberato solo se al cosa periva o la prestazione diventava impossibile per caso fortuito o forza, in dipendenza di eventi che sfuggivano ad ogni sua possibilità di controllo.
In tutte le altre ipotesi, egli sarebbe stato responsabile.
Il dolo
Per dolo si intendeva la volontarietà del comportamento e la volontarietà dell’evento dannoso provocato.
La colpa
Per altre ipotesi il grado di responsabilità del debitore fu limitato alla colpa, cioè al comportamento negligente o imprudente.
Gradi della colpa
In età post-classica e nel diritto della compilazione, si ammise una graduazione della culpa.
La culpa lata
La culpa lata è la colpa grave, e quanto agli effetti è equiparata al dolo.
La culpa levis
La culpa levis consisteva nel non adoperare la diligenza propria dell’uomo medio. La culpa levis fu anche definita come culpa in abstracto.
La culpa in concreto
Alla culpa in abstraco si contrappose la culpa in concreto, si rimprovera al debitore di non impiegare la diligenza che adopera nelle cose proprie.
Evoluzione storica dei criteri della responsabilità dolosa e colposa
A partire dall’età classica inizia un processo evolutivo, che sarà portato a compimento nel diritto post classico e giustinianee, per cui alla culpa furono assimilati i criteri del factum debitoris e della custodia.
Si pervenne, in definitiva, ad un regime di responsabilità tutto ancora, su dolo e colpa.
Esonero, limitazione e aggravamento della responsabilità.
Al regime di responsabilità in caso di inadempimento, si poteva derogare, nelle obbligazioni da contratto, con patto contrario.
Pertanto, sarebbe stato possibile:
a) aggravare la responsabilità del debitore, estendendogli anche la forza maggiore
b) limitare al dolo la responsabilità
c) Era invece nullo il patto che esonerasse il debitore anche per dolo.
Il periculum
Il periculum è nelle fonti giuridiche romane, il rischio dipendente da un evento pregiudizievole e non imputabile a nessuno. In presenza di rapporti obbligatori il periculum era solitamente a carico del creditore.
La perpetuatio obligationis
Il creditore avrebbe potuto esperire contro il debitore, cui era imputabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, la stessa azione come se la prestazione fosse stata ancora possibile.
I giuristi romani, per giustificarono questa soluzione con l’idea della perpetuatio obligationis, cioè l’idea che seppur divenuta impossibile la prestazione per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione era lontana dall’estinguersi, ma si perpetua.
Nel processo formulare la condanna era in denaro, una volta divenuta impossibile la prestazione, il crediotre avrebbe potuto ottenerne l’equivalente in denaro, [[aestimatio]]