ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO Flashcards
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA I
L’ente pubblico non è soltanto un soggetto di diritto comune: esso può agire su un piano paritario con gli altri soggetti, ma è normalmente dotato anche di poteri autoritativi che lo pongono in posizione di supremazia rispetto ai consociati e gli consentono di perseguire entrate che non derivano dal proprio patrimonio ma esclusivamente da quella posizione di supremazia.
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA II
LA TIPICA FONTE AUTORITATIVA DI REPERIMENTO DI RISORSE È QUELLA TRIBUTARIA. la potestà di imporre tributi è l’espressione tipica della supremazia dell’ente pubblico, in particolare degli enti a base territoriale, in quanto essa è sganciata da qualsiasi forma di casualità, che non sia quella stessa dell’esigenza di finanziare l’esistenza e l’attività dell’ente pubblico.
Il tributo è espressione dell’esigenza di FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA, che normalmente non può essere soddisfatta mediante i soli strumenti ordinari.
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA III
CIRCOLARITÀ DELLE RISORSE, nel senso che l’esistenza di una comunità organizzata crea le condizioni perchè i diritti individuali possano trovare espressione e tutela; dalle attività che si svolgono all’interno di una comunità si produce ricchezza, ed una quota di questa spetta all’ente pubblico, attraverso il prelievo tributario. Le risorse cos’ reperite sono destinate poi a riflettersi, a loro volta, in benefici per la comunità organizzata, sia perchè l’ente pubblico con la sua esistenza permette la manifestazione dell’autonomia privata, sia perchè una parte delle entrate pubbliche, nella forma di erogazione di servizi o per il solo fatto che le funzioni pubbliche sono esercitate, viene “restituita” alla comunità che ha subito il prelievo.
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA III
Problema politico quello di stabilire quale entità di prelievo fiscale sia preferibile. NON POTENDOVI ESSERE COINCIDENZA ASSOLUTA TRA SOGGETTI CHE PAGANO IL TRIBUTO E SOGGETTI CHE RICEVONO LE PRESTAZIONI PUBBLICHE, il tributo ha inevitabilmente una FUNZIONE REDISTRIBUTIVA delle risorse, le quali vengono prelevate da soggetti diversi, in misura variabile, rispetto a quelli che risulteranno fruitori della spesa pubblica.
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA IV
Caricare il tributo di una valenza negativa, come se si trattasse di un sopruso del potere sulla libertà dei cittadini, appare errato.
In paesi fortemente indebitati come l’Italia, la percezione negativa che l’opinione pubblica ha del tributo non dipende dal tributo stesso, ma deriva piuttosto da una spesa pubblica percepita come poco efficace e che solo molto faticosamente si riesce a ridurre, senza peraltro assestare un colpo definitivo all’entità del debito pubblico
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA V
Spesso il singolo ritiene i benefici come destinati più agli altri che a se stesso.
ESSERE SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO È IL PRIMO MODO PER VEDERE RICONOSCIUTA LA PROPRIA “INCLUSIONE” NELLA COMUNITÀ. Senza tributi, le entrate pubbliche non sarebbero assolutamente sufficienti ad assicurare la grande quantità di prestazioni pubbliche di cui la società non può fare a meno.
LO STUDIO GIURIDICO DEI TRIBUTI I
Lo studio dei tributi è quanto di meno specialistico si possa considerare. IL DIRITTO TRIBUTARIO È UN INSUPERABILE LABORATORIO DI ESPERIENZE INTERPRETATIVE.
Nessuna questione propria del diritto tributario trova soluzioni persuasive e appaganti se non la si cala in un contesto ordinamentale complessivo.
Proprio la ricerca della ratio della norma tributaria impone spesso di abbinaer, alla padronanza delle disciplinje giuridiche di base, una riflessione critica.
LO STUDIO GIURIDICO DEI TRIBUTI II
Sul piano della collocazione sistematica della disciplina, va rilevato che, nonostante i PUNTI DI CONTATTO CON LE DISCIPLINE ECONOMICHE ED AZIENDALISTICHE, studiando i mezzi di sostentamento della finanza pubblica, il diritto tributario va ricondotto essenzialmente NELL’AMBITO DEL DIRITTO PUBBLICO, ED IN PARTICOLARE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO.
Al cui interno esso si colloca, a sua volta, come partizione del sottosettore”DIRITTO FINANZIARIO”, che delimita il campo di studio giuridico della finanza pubblica. Campo di studio che a sua volta ha ad oggetto le entrate tributarie, per il diritto tributario, e il diritto delle altre entraet pubbliche, delle spese, e del bilancio pubblico, quanto alla disciplina definita come CONTABILITÀ DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI.
I TRIBUTI NEI TRATTATI EUROPEI I
LE COMPETENZE ESCLUSIVE DELL’UNIONE, che possono avere impatto sull’ordinamento dei tributi, sono quelle che riguardano L’UNIONE DOGANALE, la politica monetaria per i soli Stati che abbiano adottato la moneta unica, la politica commerciale comune e le regole della pubblica concorrenza. Sono invece oggetto di competenza concorrente con gli Stati il mercato interno, la politica sociale, la coesione economica sociale e territoriale, oltre alle singole materie quali trasporti, ambiente, energia.
Vi possono dunque essere ambiti di disciplina esclusivamente europea (i dazi doganali) e ambiti di disciplina nazionale che trovano però vincoli e linee di indirizzo, più o meno vincolanti, in atti europei.
I TRIBUTI NEI TRATTATI EUROPEI II
Il rapporto tra i diversi ambiti è ben chiarito dalla parte terza del Trattato sul funzionamento, che disciplina all’art.26 le libertà fondamentali e che prevede l’unione doganale e L’ADOZIONE DI UNA TARIFFA DOGANALE COMUNE, che riguarda i rapporti tra UE e Stati ad essa esterni; tra gli Stati membri, invece, SONO VIETATI DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE, ANCHE SE DI CARATTERE FISCALE, E TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE.
Nel titolo VII di tale parte sono poi regolati gli aiuti di Stato e sono previste le FORME DI COORDINAMENTO IN MATERIA FISCALE TRA GLI STATI MEMBRI.
I TRIBUTI NEI TRATTATI EUROPEI III
Grande importanza per l’art.113 che riguarda le PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI FISCALI tra gli Stati membri ma solo per le imposte regolate a livello Europeo e l’art.114 che esclude la normativa fiscale dalle procedure di ravvicinamento delle legislazioni.
Il ravvicinamento è tutt’altro che assente tra gli obiettivi Europei, soprattutto per gli Stati appartenenti alla moneta unica, che sono sottoposti a stringenti vincoli di bilancio e a controlli sulla entità delle entrate pubbliche.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 I
Il TRIBUTO ha un ruolo cardine nel contesto dei rapporti politici (e non economici).
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità produttiva” –>art.53 Cost.comma1 che è la disposizione cardine dell’ordinamento tribunario Italiano.
Lo stesso art.53 fonda la definizione di tributo; è certo, comunque, che un’entrata pubblica può essere definita tributo costituzionalmente legittimo solo se presenta i caratteri distintivi di cui all’art.53.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 TUTTI
“TUTTI”–>l’obbligo di contribuzione non può essere delimitato a priori, come accadrebbe se l’art.53 si riferisse ai cittadini, ovvero ai residenti. A livello generale, NESSUNO PUÒ ESSERE ESCLUSO DALL’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE, nel momento in cui venga in relazione con la comunità che possiamo definire come Repubblica Italiana. Sta alla legge, ovviamente, definire per ogni tributo con ragionevolezza quali siano i soggetti passivi, ma in linea di principio la costituzione non può escludere nessuno dall’obbligo di contribuzione. Principio di effettività–>legge non può ampliare oltre ogni logica l’ambito dei soggetti colpiti da un tributo.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 SONO TENUTI
“SONO TENUTI”–>La prestazione tributaria è dunque DOVEROSA, OBBLIGATORIA e forma oggetto di una situazione passiva che, normalmente, è caratterizzata da un PROFILO AUTORITATIVO. Esso è COMPATIBILE CON MODULI CONSENSUALI, O PARACOMMUTATIVI: occorrerà verificare, per concludere che si tratti di tributo, che quel prelievo abbia giustificazione in una capacitàdi contribuzione e abbia finalotà di concorso alla spesa pubblica.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 IL CONCORSO ALLA PUBBLICA SPESA
“IL CONCORSO ALLA PUBBLICA SPESA”–>Unico modo soddisfacente e possibile per creare un RAZIONALE CRITERIO DI RIPARTO DELLA SPESA PUBBLICA TRA TUTTI I CONSOCIATI. Individuare delle forme di contribuzione che facciano leva sulla capacità di ciascun consociato di concorrere alla spesa per distribuire l’onere della spesa pubblica su tutti coloro che in qualche modo ne fruiscono.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA I
” LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA”–>Sono chiamati al concorso, in quanto possessori di capacità contributiva, ad esempio i possessori di beni, coloro che conseguono ricchezze quantomeno attraverso delle attività produttive, coloro che effettuano scambi e pongono in essere negozi giuridici, dai quali si desume indirettamente la disponibilità di risorse economiche.
La dottrina è molto divisa sul concetto di capacità contributiva: essa COSTITUISCE IL FONDAMENTO dell’imposizione; quindi tutti coloro che manifestanoattitudine alla contribuzione, possono e debbono contribuire alla spesa pubblica.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA II
Essa impone al legislatore la INDIVIDUAZIONE DI FATTI TASSABILI DOTATI DI RAGIONEVOLE IDONEITÀ ALLA CONTRIBUZIONE, MA NON NECESSARIAMENTE ANCORATI ALLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE. Questa visione, oltre ad apparire la più coerente rispetto al collegamento che l’art.53 indubbiamente ha con valori costituzionali fondamentali quali quelli di solidarietà e di uguaglianza, ha il pregio di favorire una pluralità di forme di contribuzione, che, espandendosi su presupposti molto diversi tra loro, sono in grado di meglio colpire nel complesso le situazioni meritevoli di tassazione, e di recuperare eventuali evasioni che si manifestino nell’ambito di uno o più tributi.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA III
La giurisprudenza costituzionale si colloca su una linea che possiamo definire intermedia: la condizione che il fatto imponibile sia espressivo di una valutabilità in termini economici, ammettendo certamente la PLURALITÀ DI FATTI IMPONIBILI ESPRESSIONE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.
Essa è vista in una PROSPETTIVA AMPIA: solo una vasta gamma di fatti imponibili consente di distribuire il peso della tassazione su una ampia fascia di soggetti e di situazioni, cercando di perseguire un’equità complessiva del sistema attraverso la distribuzione dell’onere di contribuzione su INDICI DI BENESSERE TRA LORO COMPLEMENTARI.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA IV
Essa è strettamente connessa con un GIUDIZIO POLITICO.
Essa, intesa come peso complessivo della tassazione sulla collettività dei consociati, non è oggetto di tutela nell’art.53: la capacità contributiva che è stabilita come indice di tassabilità di fatti situazioni e soggetti è infatti LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA NON DELLA COLLETTIVITÀ, MA LA “LORO”, OSSIA LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA CHE CIASCUNO DEI “TUTTI” DEVE AVERE PER POTERE ESSERE CHIAMATO ALLA CONTRIBUZIONE.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA V
IL PRINCIPIO DI CAPACITÀ PRODUTTIVA È UNA FONTE DI DIRETTA EFFICACIA PRECETTIVA, che impone all’interprete, anche oltre i singoli testi di legge, di adottare le misure necessarie ad assicurare l’effettività della contribuzione, per fare in modo che chi manifesta capacità contributiva non possa sottrarsi alla contribuzione.
Un profilo di garanzia è tuttavia implicito nel principio di capacità contributiva, ed è quello che deve essere tenuto indenne dalla tassazione chi goda di una disponibilità economica inferiore al c.d. MINIMO VITALE, ossia a quanto necessario per provvedere ai bisogni della vita.
IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA VI
Rilevanza della tassazione rispetto al conseguimento stesso della cittadinanza. La soggezione alle imposte per un periodo continuativo è sintomo di atabile appartenenza alla comunità (presenza attiva del soggetto nello Stato).
Chiamata alla contribuzione giustificata anche da FINALITÀ REDISTRIBUTIVE, DA MANOVRE DI POLITICA ECONOMICA, DA INTENTI DISINCENTIVANTI DI COMPORTAMENTI SOCIALMENTE NEGATIVI (e.g. fumo).
Non ci si può basare sull’art.53 per identificare un limite massimo alla contribuzione complessiva dei consociati: la capacità contributiva funge da parametro solo per individuare in quale misura ciascuno dei “tutti” è chiamato alla contribuzione.