ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO Flashcards

1
Q

FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA I

A

L’ente pubblico non è soltanto un soggetto di diritto comune: esso può agire su un piano paritario con gli altri soggetti, ma è normalmente dotato anche di poteri autoritativi che lo pongono in posizione di supremazia rispetto ai consociati e gli consentono di perseguire entrate che non derivano dal proprio patrimonio ma esclusivamente da quella posizione di supremazia.

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2
Q

FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA II

A

LA TIPICA FONTE AUTORITATIVA DI REPERIMENTO DI RISORSE È QUELLA TRIBUTARIA. la potestà di imporre tributi è l’espressione tipica della supremazia dell’ente pubblico, in particolare degli enti a base territoriale, in quanto essa è sganciata da qualsiasi forma di casualità, che non sia quella stessa dell’esigenza di finanziare l’esistenza e l’attività dell’ente pubblico.
Il tributo è espressione dell’esigenza di FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA, che normalmente non può essere soddisfatta mediante i soli strumenti ordinari.

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3
Q

FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA III

A

CIRCOLARITÀ DELLE RISORSE, nel senso che l’esistenza di una comunità organizzata crea le condizioni perchè i diritti individuali possano trovare espressione e tutela; dalle attività che si svolgono all’interno di una comunità si produce ricchezza, ed una quota di questa spetta all’ente pubblico, attraverso il prelievo tributario. Le risorse cos’ reperite sono destinate poi a riflettersi, a loro volta, in benefici per la comunità organizzata, sia perchè l’ente pubblico con la sua esistenza permette la manifestazione dell’autonomia privata, sia perchè una parte delle entrate pubbliche, nella forma di erogazione di servizi o per il solo fatto che le funzioni pubbliche sono esercitate, viene “restituita” alla comunità che ha subito il prelievo.

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4
Q

FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA III

A

Problema politico quello di stabilire quale entità di prelievo fiscale sia preferibile. NON POTENDOVI ESSERE COINCIDENZA ASSOLUTA TRA SOGGETTI CHE PAGANO IL TRIBUTO E SOGGETTI CHE RICEVONO LE PRESTAZIONI PUBBLICHE, il tributo ha inevitabilmente una FUNZIONE REDISTRIBUTIVA delle risorse, le quali vengono prelevate da soggetti diversi, in misura variabile, rispetto a quelli che risulteranno fruitori della spesa pubblica.

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5
Q

FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA IV

A

Caricare il tributo di una valenza negativa, come se si trattasse di un sopruso del potere sulla libertà dei cittadini, appare errato.
In paesi fortemente indebitati come l’Italia, la percezione negativa che l’opinione pubblica ha del tributo non dipende dal tributo stesso, ma deriva piuttosto da una spesa pubblica percepita come poco efficace e che solo molto faticosamente si riesce a ridurre, senza peraltro assestare un colpo definitivo all’entità del debito pubblico

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6
Q

FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA V

A

Spesso il singolo ritiene i benefici come destinati più agli altri che a se stesso.
ESSERE SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO È IL PRIMO MODO PER VEDERE RICONOSCIUTA LA PROPRIA “INCLUSIONE” NELLA COMUNITÀ. Senza tributi, le entrate pubbliche non sarebbero assolutamente sufficienti ad assicurare la grande quantità di prestazioni pubbliche di cui la società non può fare a meno.

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7
Q

LO STUDIO GIURIDICO DEI TRIBUTI I

A

Lo studio dei tributi è quanto di meno specialistico si possa considerare. IL DIRITTO TRIBUTARIO È UN INSUPERABILE LABORATORIO DI ESPERIENZE INTERPRETATIVE.
Nessuna questione propria del diritto tributario trova soluzioni persuasive e appaganti se non la si cala in un contesto ordinamentale complessivo.
Proprio la ricerca della ratio della norma tributaria impone spesso di abbinaer, alla padronanza delle disciplinje giuridiche di base, una riflessione critica.

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8
Q

LO STUDIO GIURIDICO DEI TRIBUTI II

A

Sul piano della collocazione sistematica della disciplina, va rilevato che, nonostante i PUNTI DI CONTATTO CON LE DISCIPLINE ECONOMICHE ED AZIENDALISTICHE, studiando i mezzi di sostentamento della finanza pubblica, il diritto tributario va ricondotto essenzialmente NELL’AMBITO DEL DIRITTO PUBBLICO, ED IN PARTICOLARE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO.
Al cui interno esso si colloca, a sua volta, come partizione del sottosettore”DIRITTO FINANZIARIO”, che delimita il campo di studio giuridico della finanza pubblica. Campo di studio che a sua volta ha ad oggetto le entrate tributarie, per il diritto tributario, e il diritto delle altre entraet pubbliche, delle spese, e del bilancio pubblico, quanto alla disciplina definita come CONTABILITÀ DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI.

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9
Q

I TRIBUTI NEI TRATTATI EUROPEI I

A

LE COMPETENZE ESCLUSIVE DELL’UNIONE, che possono avere impatto sull’ordinamento dei tributi, sono quelle che riguardano L’UNIONE DOGANALE, la politica monetaria per i soli Stati che abbiano adottato la moneta unica, la politica commerciale comune e le regole della pubblica concorrenza. Sono invece oggetto di competenza concorrente con gli Stati il mercato interno, la politica sociale, la coesione economica sociale e territoriale, oltre alle singole materie quali trasporti, ambiente, energia.
Vi possono dunque essere ambiti di disciplina esclusivamente europea (i dazi doganali) e ambiti di disciplina nazionale che trovano però vincoli e linee di indirizzo, più o meno vincolanti, in atti europei.

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10
Q

I TRIBUTI NEI TRATTATI EUROPEI II

A

Il rapporto tra i diversi ambiti è ben chiarito dalla parte terza del Trattato sul funzionamento, che disciplina all’art.26 le libertà fondamentali e che prevede l’unione doganale e L’ADOZIONE DI UNA TARIFFA DOGANALE COMUNE, che riguarda i rapporti tra UE e Stati ad essa esterni; tra gli Stati membri, invece, SONO VIETATI DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE, ANCHE SE DI CARATTERE FISCALE, E TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE.
Nel titolo VII di tale parte sono poi regolati gli aiuti di Stato e sono previste le FORME DI COORDINAMENTO IN MATERIA FISCALE TRA GLI STATI MEMBRI.

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11
Q

I TRIBUTI NEI TRATTATI EUROPEI III

A

Grande importanza per l’art.113 che riguarda le PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI FISCALI tra gli Stati membri ma solo per le imposte regolate a livello Europeo e l’art.114 che esclude la normativa fiscale dalle procedure di ravvicinamento delle legislazioni.
Il ravvicinamento è tutt’altro che assente tra gli obiettivi Europei, soprattutto per gli Stati appartenenti alla moneta unica, che sono sottoposti a stringenti vincoli di bilancio e a controlli sulla entità delle entrate pubbliche.

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12
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 I

A

Il TRIBUTO ha un ruolo cardine nel contesto dei rapporti politici (e non economici).
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità produttiva” –>art.53 Cost.comma1 che è la disposizione cardine dell’ordinamento tribunario Italiano.
Lo stesso art.53 fonda la definizione di tributo; è certo, comunque, che un’entrata pubblica può essere definita tributo costituzionalmente legittimo solo se presenta i caratteri distintivi di cui all’art.53.

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13
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 TUTTI

A

“TUTTI”–>l’obbligo di contribuzione non può essere delimitato a priori, come accadrebbe se l’art.53 si riferisse ai cittadini, ovvero ai residenti. A livello generale, NESSUNO PUÒ ESSERE ESCLUSO DALL’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE, nel momento in cui venga in relazione con la comunità che possiamo definire come Repubblica Italiana. Sta alla legge, ovviamente, definire per ogni tributo con ragionevolezza quali siano i soggetti passivi, ma in linea di principio la costituzione non può escludere nessuno dall’obbligo di contribuzione. Principio di effettività–>legge non può ampliare oltre ogni logica l’ambito dei soggetti colpiti da un tributo.

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14
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 SONO TENUTI

A

“SONO TENUTI”–>La prestazione tributaria è dunque DOVEROSA, OBBLIGATORIA e forma oggetto di una situazione passiva che, normalmente, è caratterizzata da un PROFILO AUTORITATIVO. Esso è COMPATIBILE CON MODULI CONSENSUALI, O PARACOMMUTATIVI: occorrerà verificare, per concludere che si tratti di tributo, che quel prelievo abbia giustificazione in una capacitàdi contribuzione e abbia finalotà di concorso alla spesa pubblica.

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15
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 IL CONCORSO ALLA PUBBLICA SPESA

A

“IL CONCORSO ALLA PUBBLICA SPESA”–>Unico modo soddisfacente e possibile per creare un RAZIONALE CRITERIO DI RIPARTO DELLA SPESA PUBBLICA TRA TUTTI I CONSOCIATI. Individuare delle forme di contribuzione che facciano leva sulla capacità di ciascun consociato di concorrere alla spesa per distribuire l’onere della spesa pubblica su tutti coloro che in qualche modo ne fruiscono.

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16
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA I

A

” LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA”–>Sono chiamati al concorso, in quanto possessori di capacità contributiva, ad esempio i possessori di beni, coloro che conseguono ricchezze quantomeno attraverso delle attività produttive, coloro che effettuano scambi e pongono in essere negozi giuridici, dai quali si desume indirettamente la disponibilità di risorse economiche.
La dottrina è molto divisa sul concetto di capacità contributiva: essa COSTITUISCE IL FONDAMENTO dell’imposizione; quindi tutti coloro che manifestanoattitudine alla contribuzione, possono e debbono contribuire alla spesa pubblica.

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17
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA II

A

Essa impone al legislatore la INDIVIDUAZIONE DI FATTI TASSABILI DOTATI DI RAGIONEVOLE IDONEITÀ ALLA CONTRIBUZIONE, MA NON NECESSARIAMENTE ANCORATI ALLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE. Questa visione, oltre ad apparire la più coerente rispetto al collegamento che l’art.53 indubbiamente ha con valori costituzionali fondamentali quali quelli di solidarietà e di uguaglianza, ha il pregio di favorire una pluralità di forme di contribuzione, che, espandendosi su presupposti molto diversi tra loro, sono in grado di meglio colpire nel complesso le situazioni meritevoli di tassazione, e di recuperare eventuali evasioni che si manifestino nell’ambito di uno o più tributi.

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18
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA III

A

La giurisprudenza costituzionale si colloca su una linea che possiamo definire intermedia: la condizione che il fatto imponibile sia espressivo di una valutabilità in termini economici, ammettendo certamente la PLURALITÀ DI FATTI IMPONIBILI ESPRESSIONE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.
Essa è vista in una PROSPETTIVA AMPIA: solo una vasta gamma di fatti imponibili consente di distribuire il peso della tassazione su una ampia fascia di soggetti e di situazioni, cercando di perseguire un’equità complessiva del sistema attraverso la distribuzione dell’onere di contribuzione su INDICI DI BENESSERE TRA LORO COMPLEMENTARI.

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19
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA IV

A

Essa è strettamente connessa con un GIUDIZIO POLITICO.
Essa, intesa come peso complessivo della tassazione sulla collettività dei consociati, non è oggetto di tutela nell’art.53: la capacità contributiva che è stabilita come indice di tassabilità di fatti situazioni e soggetti è infatti LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA NON DELLA COLLETTIVITÀ, MA LA “LORO”, OSSIA LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA CHE CIASCUNO DEI “TUTTI” DEVE AVERE PER POTERE ESSERE CHIAMATO ALLA CONTRIBUZIONE.

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20
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA V

A

IL PRINCIPIO DI CAPACITÀ PRODUTTIVA È UNA FONTE DI DIRETTA EFFICACIA PRECETTIVA, che impone all’interprete, anche oltre i singoli testi di legge, di adottare le misure necessarie ad assicurare l’effettività della contribuzione, per fare in modo che chi manifesta capacità contributiva non possa sottrarsi alla contribuzione.
Un profilo di garanzia è tuttavia implicito nel principio di capacità contributiva, ed è quello che deve essere tenuto indenne dalla tassazione chi goda di una disponibilità economica inferiore al c.d. MINIMO VITALE, ossia a quanto necessario per provvedere ai bisogni della vita.

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21
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA VI

A

Rilevanza della tassazione rispetto al conseguimento stesso della cittadinanza. La soggezione alle imposte per un periodo continuativo è sintomo di atabile appartenenza alla comunità (presenza attiva del soggetto nello Stato).
Chiamata alla contribuzione giustificata anche da FINALITÀ REDISTRIBUTIVE, DA MANOVRE DI POLITICA ECONOMICA, DA INTENTI DISINCENTIVANTI DI COMPORTAMENTI SOCIALMENTE NEGATIVI (e.g. fumo).
Non ci si può basare sull’art.53 per identificare un limite massimo alla contribuzione complessiva dei consociati: la capacità contributiva funge da parametro solo per individuare in quale misura ciascuno dei “tutti” è chiamato alla contribuzione.

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22
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA VII

A

Comma I dell’art.53–>un’IMPOSIZIONE RETROATTIVA è legittima quando c’è PERMANENZA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA AL MOMENTO DELLA CHIAMATA DELLA CONTRIBUZIONE.
TERRITORIALITÀ–>Deve contribuire chi ha capacità contributiva razionalmente collegabile al territorio.
ART.20 COST.–>Non ci sono speciali gravami fiscali per il fine di religione o di culto di associazioni ed enti (esclusiva rilevanza della capacità contributiva e non di caratteristiche soggettive).
C’è una ricorrente presenza DI NORME AGEVOLATIVE, O DI FAVORE, CHE PREVEDONO FATTI O SITUAZIONI CHE, SIA PURE A PARITÀ DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, sono sottoposte ad una tassazione minore o sono interamente esentate.

23
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA VIII

A

LA LEVA FISCALE, USATA IN FUNZIONE INCENTIVANTE, può costituire un grande fattore di sviluppo e un elemento di benessere anche per i soggetti non direttamente destinatari dell’agevolazione (in alcuni casi la tassazione non è eguale, sia pure a parità di capacità contributiva). I singoli casi saranno valutati dalla CC. Discriminazione qualitativa–>a parità di quantità, il prelievo si articola in maniera diversa (maggiore o minore tassazione).
Per effetto di TUTELA DELLA CONCORRENZA, sono vietati gli AIUTI DI STATO che portano a un CONTRIBUTO PUBBLICO SELETTIVO. Lo Stato che vuole introdurre misure agevolative deve essere AUTORIZZATO dalla Commissione UE (deve essere stata considerata CONFORME AL DIRITTO EUROPEO).

24
Q

IL TRIBUTO NELLA COSTITUZIONE: L’ART.53 LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA IX

A

ART.53-COMMA 2–>CRITERIO DI PROGRESSIVITÀ: più alta la capacità economica colpita, più alta l’incidenza del tributo. Essa è però LARGAMENTE IN CRISI E PUÒ DIRSI, SE NON DISAPPLICATA, CERTAMENTE SACRIFICATA dall’attuale sistema: paradosso per cui essa si concentra sui redditi di lavoro che dovrebbero avere una considerazione più mite.
A differenza del comma 1, essa non si presta ad un controllo puntuale: è imposta al SISTEMA NEL COMPLESSO, non per ciascuno dei tributi.

25
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO I

A

Il tributo deve avere base in una RISERVA DI LEGGE ma deve PRESIDIARE L’EQUILIBRIO DI BILANCIO, NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A REFERENDUM ABROGATIVO e si deve considerare il POTERE NORMATIVO TRIBUTARIO DEGLI ALTRI ENTI DELLA REPUBBLICA.
Art.114–>Ordinamento tributario nazionale esclusiva dello Stato, fissazione dei principi del sistema tributario è concorrenza tra Stato e regioni. Inoltre è lo Stato a definire in quali ambiti e con quali limitazioni la potestà normativa tributaria degli enti locali può svilupparsi. Dominano quindi i tributi propri derivati, nei quali tutto è disciplinato dalla legge Statale, e alla regione residua un potere normativo integrativo su aspetti di dettaglio.

26
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO II

A

La mancanza di reale autonomia normativa comporta il sacrifio proprio del valore che doveva essere alla base di un nuovo rapporto tra amministratoer degli enti ed elettori.C’è ampio POTERE REGOLAMENTARE AGLI ENTI LOCALI, ma in concreto i tributi degli enti locali sono ampiamente governati dalla legislazione Statale.
L’OTI è reto in maniera molti importante da norme provenienti da istituzioni internazionali (e.g. UE). The latter ones si impongono sulla legislazione italiana difforme (art.11 cost., limitazione della sovranità statale conseguente all’adesione ad organizzazioni internazionali funzionali ad una pacifica convivenza tra Stati.).

27
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO III

A

La previsione di tributi non può essere affidata al potere esecutivo, ma deve necessariamente ricevere un consenso dei rappresentanti parlamentari; avendo base nella legge i tributi possono essere posti nel nulla per effetto di atti successivi abrogativi o per annullamento della CC. Riserva di legge soddisfatta per: legge ordinaria, decreto legge, decreto legislativo.
Il Parlamento ha competenza sugli aspetti strutturali essenziali del tributo, mentre il Governo ha competenza su aspetti tecnici e di dettaglio.
La legge mira all’INDIVIDUAZIONE DEL PRESUPPOSTO, DEI SOGGETTI PASSIVI, DELLE REGOLE GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DELL’ALIQUOTA MASSIMA. Per le agevolazioni vale la riserva di legge se il tributo è statale mentre c’è una relazione tra norma di legge e di regolamento definita in base a un criterio di competenza se il tributo è regionale/locale.

28
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO IV

A

art. 23–>PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE: IL SOTTOINSIEME DEI TRIBUTI viene identificato per il finanziamento alla spesa pubblica e dal raccordo tra concorso alla spesa pubblica e indice di capacità contributiva. La nozione è molto dilatata per cui la “base di legge” è presente anche in rapporti privatistici.
art. 14–>l’applicazione dei tributi è così meritevole di attenzione tale da giustificare DEROGHE ALLA INVIOLABILITÀ DI DOMICILIO per perquisizioni o sequestri.Le deroghe devono essere disciplinate SULLA BASE DI LEGGI SPECIALI, ossia dedicate alla regolamentazione di un contemperamento tra un diritto essenziale della persona e esigenze di controllo nell’applicazione dei tributi.

29
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO V

A

art.81–>Ci deve essere EQUILIBRIO DI BILANCIO nel confronto tra entrate e spese, essendo il ricorso all’indebitamento limitato all’esistenza di ben precisi presupposti. La riduzione della pressione fiscale presuppone dunque una riduzione della spesa, in modo che non si determini un disavanzo di bilancio e che nel tempo si riduca lo stock di debito pubblico (ma la riduzione della spesa non deve necessariamente comportare una riduzione del carico fiscale complessivo). In nome dell’equilibrio di bilancio può essere sacrificato il principio di capacità contributiva.
Non si può quindi prescindere nella valutazione, del ruolo del tributo all’interno della finanza pubblica.
art.75 comma 2–>NON È AMMESSO IL REFERENDUM ABROGATIVO SULLE LEGGI TRIBUTARIE E DI BILANCIO (ruolo essenziale per l’esistenza e operatività degli enti pubblici e di quelli costituenti la “Repubblica”).

30
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO VI

A

Al vertice della piramide ci sono Costituzione e i Trattati, istitutivo e sul funzionamento dell’Unione Europea. Gli ATTI CHE SODDISFANO LA RISERVA DI LEGGE: legge ordinaria, decreto legge, decerto legislativo.
Solo i regolamenti sono direttamente applicabili nell’ordinamento domestico, mentre le direttive necessitano una normativa interna di attuazione. (a meno che non siano self-executing).
Principio di PRIMAZIA DI DIRITTO EUROPEO–>Norme europee si impongono sulle norme domestiche. Considerando il CEDU, le occasioni di conflitto tra norme interne ed europee aumentano sempre di più (in questi casi il contrasto non può comportare la disapplicazione della norma interna, ma esaurisce i suoi effetti in misure sanzionatorie a carico dello Stato).

31
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO VII

A

arti.10, 80 cost.–>le convenzioni internazionali vengono trasposte nell’ordinamento interno mediante la legge di ratifica del trattato e si collocano sullo stesso piano delle norme prodotte da fonti primarie di reddito. Spesso, per stabilire quanto pretendere da un presupposto impositivo a dimensione transnazionale, gli Stati si attengono a un modello base di convenzione elaborato da OECD.
Oltre a evitare la doppia imposizione bisogna peròevitare evasioni/frodi: ci sono così convenzioni bilaterali per “scambi di informazioni” reciproci (negli ultimi anni anche con Paesi tradizionalmente riservati).
Fonti primarie anche LEGGI REGIONALI E DI PROVINCE AUTONOME (che soddisfano i requisiti dell’art.23) Cost.–>con la riforma del titolo V c’è però il legislatore statale al centro dell’ordianmento tributario, creando una prevalenza di tributi propri derivati (che vengono istituiti con legge statale e per le regioni c’è un margine molto ridotto di autonomia normativa).

32
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO VIII

A

REGOLAMENTI–>Speso gli aspetti tecnici dei tributi sono disciplinati dai regolamenti (con gli aspetti essenziali disciplinati dalla legge). Il giudice che decide le controversie tributarie può disapplicare il regolamento. Resistenza e capacità abrogativa del reg. sono rafforzate con la DELEGIFICAZIONE–>la legge ordinaria concede al reg. di disciplinare in via esclusiva un determinato, circoscritto ambito normativo.
ATTI INTEGRATIVI DELLA NORMAZIONE PRIMARIA–>Atti amministrativi generali che possono innovare l’ordinamento e sono pertanto sostanzialmente normativi, e quindi regolamentari (tra di essi non ci sono le circolari). ??????

33
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO IX

A

REGOLAMENTI DEGLI ENTI LOCALI–>unico modo che ha l’ente locale per esprimere un potere normativo; rapporto tra legge e reg. degli enti locali non in termini di gerarchia ma di competenza. L’ordinamento tributario attuale riconosce la disponibilità diertta dei comuni di un gettito tributario molto significativo (soprattutto grazie a imposte immobiliari e raccolta rifiuti). Se la legge copre gli ulteriori spazi, il regolamento può contenere una disciplina diversa, derogatoria rispetto a quella legale, che resterebbe applicabile solo ai comuni che non provvedano diversamente.
il potere esecutivo non può stabilire tributi senza il consenso parlamentare (ruolo centrale del Governo nella priduzione,ma serve la condivisione del parl).
Ruolo centrale tramite:
PREVALENZA DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA GOVERNATIVA–>sui disegni di legge aventi oggetto tributario. Spesso il parere del Gov. ha finalità tecniche e per assicurare l’invarianza dei saldi di bilancio e, nelle leggi di “manovra annuale”, la conservazione dei risultati complessivi ai quali la manovra si ispira.

34
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO X

A

In prossimità della scadenza, il Gov, spesso sottopone al Parl. un “maxiemendamento”–>unico articolo con all’interno più disposizioni che viene votato in blocco insieme ad un voto di fiducia che preclude qualsiasi serio esame dei contenuti del maxiemendamento e non rispecchia le valutazioni del Parlamento. Spesso la proposta del Gov. è solo formale, è infatti pensata presso le agenzie.
LEGGE DI DELEGAZIONE (con conseguenti DECRETI DELEGATI)–>decreti legislativi (dal 1988): con la necessità di approfondimenti tecnici, pur provenendo dal Gov. hanno forza di legge garantiscono il rispetto della riserva di legge all’art.23. Usati ogni volta che il legislatore voleva apportare modifiche con contingenti ad aspetti importanti della materia tributaria. Ruolo della CC per rilevare le patologie nei singoli casi e annullare le norme illegittimamente emanate.
DECRETO LEGGE–>art.77 Cost.: il Gov. può emanare norme giuridiche dotate di forza di legge immediatamente efficaci, in via provvisoria (spesso le manovre di finanza pubblica hanno bisogno di un effetto immediato e devono “sorprendere” i contribuenti).

35
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO XI

A

La quantità di norme prodotte (che operatori e contribuenti dovrebbero conoscere) è eccessiva; eccessiva ampiezza della riserva (federalismo fiscale: nell’ambito di comuni e province c’è una prevalenza delle norme di legge rispetto alla fonte regolamentare che potrebbe garantire l’espressione di una effettiva autonomia dell’ente locale.
Spesso la normativa è sciatta che si rende necessaria la fissazione di regole applicative da parte dell’Amministrazione, che non sempre sono coerenti con la disciplina legale.
Al costo dell’inasprimento fiscale non si deve sommare quello derivante dal costo amministrativo di gestione della sovrapposizione di modifiche tumultuose, dalle conseguenti incertezze interpretative, della necessità di rivedere la pianificazione fiscale.
È concepibile che sia previsto un incremento di gettito per effetto di una maggiore efficacia dell’azione di controllo.
Il testo della singola disposizione è spesso avulso da quello delle norme che la circondano (carattere criptico); c’è quindi l’effetto di un impossibile coordinamento sistematico.

36
Q

LE REGOLE COSTITUZIONALI SULLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO XII

A

Necessità di restituire stabilità alle regole–>legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
I primi quattro articoli sono “metanorme”–>norme sulla produzione delle norme” che condizionano il legislatore tributario. Esse hanno però inciso relativamente sull’evoluzione del sistema, dato che non è stato loro riconosciuto un valore gerarchico superiore dalla giurisprudenza. Guardare pag.44 per un’idea

37
Q

LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO

A

IMPOSTE–> Tipica espressione di capacità contributiva, destinate al finanziamento della spesa pubblica (senza nesso specifico tra contribuzione ed erogazione–>finanziamento di servizi indivisibili)
TASSE–> Finanziamento della spesa pubblica non più in termini generali, ma sulla base dell’utilità concreta che ciascun soggetto trae dell’attività pubblica, in modo tale da colpire chi richiede una determinata attvità amministrativa in prorpio favore.
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA/IMPOSTE, BENEFICIO/TASSE
La capacità contributiva è irrinunciabile anche a proposito delle tasse. Esistenza di FORME DI CONTRIBUZIONE “PARACOMMUTATIVE” o addirittura corrispettive.
La tassa in senso stretto non è commisurata al valore del servizio ricevuto, ma contribuisce solo in parte al finanziamento del servizio ricevuto dall’utente. La qualificazione di un entrata pubblica (canone [tassa/imposta], tributo, prezzo pubblico, …) discende dalla disciplina normativa dedicata a quell’entrata.
Ci sono tributi intermedi (CONTRIBUTI), che colpiscono l’incremento di ricchezza collegato all’esecuzione di opere o di servizi pubblici che il contribuente non ha richiesto (sono abbastanza rari), mentre il MONOPOLIO FISCALE ha un ruolo importante (esso è tollerato a livello Europeo; impone, unitamente al prezzo di vendita dei prodotti, un aggravio ulteriore, normalmente strutturato come imposta sui consumi.

38
Q

LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO II

PRESUPPOSTO

A

Il primo elemento per costruire il tributo è il PRESUPPOSTO (IL FATTO O SITUAZIONE AL CUI VERIFICARSI SI DETERMINA L’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE). Fatto o situazione debbono essere indicatori di capacità contributiva. Esempi:
-possesso del reddito; -possesso di un patrimonio (imposte su beni immobili e beni mobili registrati); -imposte sui consumi (IVA/accise); -imposte e dazi doganali; scambi di beni e servizi attuati al di fuori di attività imprenditoriali o professionali (imposte di registro); -imposte sui trasferimenti di patrimoni per atti liberali o gratuiti (successioni e donazioni); -imposte sull’esercizio in forma organizzata di attività economiche (IRAP, dal 1988); -imposte su fatti comunque dimostrativi di capacità contributiva; -imposte ambientali, in funzione non tanto della rilevanza economica per chi li pone in essere, quanto sotto il profilo dei costi che essi possono causare alla collettività.
Nel momento in cui il fatto imponibile è descritto, tutto ciò che non è compreso nella decrizione va considerato non tassabile.
ESCLUSIONI (OGGETTIVE O SOGGETTIVE)–>non sono agevolazioni ma completamenti, in negativo, della struttura del tributo, con cui il legislatore definisce ciò che è tassabile e ciò che non lo è.

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO III

SOGGETTI PASSIVI 1

A

Scelta dal lato passivo dei SOGGETTI SUI QUALI L’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE DEVE GRAVARE quando essi realizzano il presupposto.
Bisogna definire L’AMBITO DI AUTONOMIA CHE UN SOGGETTO DEVE AVERE PER POTER RIVESTIRE LA QUALIFICA DI SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO.
I soggetti passivi idonei alla contribuzione sono non solo persone fisiche, ma anche enti di vario tipo, associativi o meno, commerciali o meno.
Larga parte dell’assetto dei rapporti patrimoniali regolato dal Co.Ci. viene usato nel diritto tributario. art.73 del T.U. considera soggetto passivo ogni ente, diverso dalle società, che abbia autonomia decisionale e patrimoniale.
C’è il rischio di strutture entificate senza genuina ragione d’essere, ma create per allontanare dalla tassazione terzi reali detentori della ricchezza (COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO). Per questo nell’IVA è negata la soggettività passiva agli enti preordinati a permettere il puro godimento, da parte dei soci, di alcuni beni e servizi.
Ogni tributo deve identificare quali siano i soggetti passivi tenuti alla contribuzione conseguente. La soggettività passiva deve essere coerente con il fatto imponibile.

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO IV

SOGGETTI PASSIVI 2

A

La SOGGETTIVITÀ PASSIVA NEL TRIBUTO NON È SEMPRE ESPLICITATA CON TRASPARENZA NELLA LEGGE che spesso indica come obbligati alla contribuzione soggetti passivi che non sono i titolari della capacità contributiva colpita dal tributo (es.IVA).
Ci sono due gradini di tassazione: tass.effettiva che colpisce un soggetto in modo non palese (tributo compreso all’interno del prezzo complessivo). Il legislatore stabilisce obblighi tributari su soggetti diversi da quelli effettivamente incisi economicamente dal tributo per far sì che questi soggetti non abbiano interesse ad occultare il tributo e per far sì che ci sina una minore percezione della tassazione quando essa è inglobata nel prezzo.
Meccanismo delle sostituzione e delle ritenute–>il soggetto che paga il tributo è diverso da quello titolare della capacità contributiva, il quale subisce la tassazione solo indirettamente tramite riaddebito dell’imposta (se ambito tributario è RIVALSA, se ambito economico è TRASLAZIONE).

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO V

SOGGETTI ATTIVI

A

Deve esserci indicazione su QUALE ENTE PUBBLICO SIA SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO, OSSIA ABBIA DIRITTO A DACQUISIRNE IL GETTITO.
POTESTÀ NORMATIVA DI IMPOSIZIONE–>attribuita dalla Cost. e ripartita secondo i diversi livelli di Governo
POTESTÀ DI IMPOSIZIONE–>può anche non essere svolta direttamente dal soggetto attivo (es. svolta da Agenzie).
Si possono esprimere opzioni sulla destinazione di una ridotta quota parte del gettito tramite una RISERVA DI GETTITO in favore di enti religiosi (81000) o associazioni non aventi fine di lucro (51000).
La riscossione dei tributi è affidata dal 2005 a Equitalia (società pubblica di INPS e Ag.DelleEntr.) modellata sullo schema dell’“in house providing”(servizio affidato a società che sia emanazione di enti pubblici) e dal 2017 a Agenzia delle entrate-riscossione (ente pubblico economico).
Lo schema dell’“in house” non può trovare applic. per enti locali e gli altri enti pubblici estranei alla proprietà di Equitalia per cui diverse legi speciali prevedono la partec.att. di diversi soggetti ai moduli applicativi dei singoli tributi (SOGEI, SOSE, GdF).
Le funzioni tributarie sono svolte da ripartizioni interne del Minist.dell’Ec.e fin., cui è preposto un vice ministro o un sottosegretario. Il dip. delle fin. attua una politica più di studio e di progettazione dell’ordinamento tributario, mentre i compiti interpretativi sui tributi statali sono attualmente svolti esclusivamente dalle agenzie fiscali.

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO VI

BASE IMPONIBILE

A

Bisogna determinare la BASE IMPONIBILE (misurazione in termini economici del fatto imponibile) che è la base di applicazione del TASSO D’IMPOSTA, O ALIQUOTA, che è la percentuale di prelievo che verrà applicata sulla ricchezza misurata attraverso la disciplina della base imponibile. Spesso c’è il problema di convertire in valore economico espresso in moneta corrente compensi di elementi IN NATURA, DI VALORE INDETERMINATO O IN VALUTA DIVERSA DA QUELLA CORRENTE: si applica in questi casi il valore di mercato (normale per IVA e redditi/venale per le altre imp.ind.).
Spesso, per esigenze di semplificazione, per avere certezza a priori sulla base imponibile del futuro, molte dispos.di legge stabiliscono la base imponibile su basi forfetarie (es. nella tassazione del redd. delle impr. di navigazione).
PER LA BASE IMPONIBILE, IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE CONFERMA LA SUA RELATIVITÀ (i regolamenti disciplinanole voci non coperte dalla legge).

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO VII

ALIQUOTA

A

ALIQUOTA–> Percentuale di prelievo che viene applicata sulla base imponibile. Può essere PROPORZIONALE o PROGRESSIVA (aliquote crescenti al crescere della base imponibile, scelta indicata dall’art.53 comma 2).
Bisogna stabilire fasce di imponibile, al cui interno tutti gli importi avranno la stessa tassazione.
PROGRESSIVITÀ PER SCAGLIONI–> Il passaggio allo scaglione successivo determina l’applic. della maggiore aliquota solo sull’imponibile incrementale.
Possibilità di IMPORTI FISSI su tasse e imposte minori.
L’aliquota deve trovare una DISCIPLINA DI LEGGE SU LIMITE MASSIMO E LIMITE MINIMO.

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO VIII

ELEMENTI DEL TRIBUTO

A

Gli elementi del tributo consentono una quantificazione del tributo da pagare, essendo possibile da essi trarre l’“an” e il “quantum” del prelievo e identificare il soggetto passivo e quello destinatario del gettito (e la conformità ai parametri dell’art.53 Cost.
Possono esserci elementi che modificano l’onere relativo: AGEVOLAZIONI–> alcuni fatti imponibili sono considerati inidonei alla tassazione, in deroga alla disciplina generale. Possono essere DEDUZIONI (riduzione della base imponibile, si parla di ESENZIONI quando c’è una completa detassazione) o DETRAZIONI/CREDITI D’IMPOSTA (riduzione dell’importo da pagare a titolo di tributo). A volte il beneficiario dell’agevol. non è il contribuente che gode della detraz. o della deduz. (es. beneficenza).
NON SEMPRE GLI ONERI DEDUCIBILI DALL’IMPONIBILE, LE DETR., I CRED., HANNO FUNZIONE AGEVOLATIVA. A volte, la rilevanza di elementi favorevoli riconosce come elementi negativi incidono sulla stessa capacità contributiva/vanno a diminuire l’attitudine alla contribuizone (e.g. spese sanitarie o di istruzione).
Il concetto di agevolazione in senso giuridico è relativo: deve segnalare che nella generalità dei casi e dei soggetti ve ne sono alcuni che sono trattati in modo più favorevole. Non è incostituzionale se la scelta legislativa appare ragionevole.

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO IX

PARTE SANZIONATORIA

A

PARTE SANZIONATORIA–> L’ordinamento reagisce alla possibilità che un soggetto passivo si sottragga all’obbligo di contribuzione.
Sanzioni civili–> funzioni di riequilibrio patrimoniale/risarcitorio (e.g. interessi di mora)
Sanzioni amministrative–> sanzioni pecuniarie/interdittive (sono marcatamente afflittive).
Sanzioni penali–> per le violazioni più gravi (frodi)
C’è il rischio che ad uno stesso illecito vengano applicate both sanz. amministr. and sanz. pen.
Il coordinamento è garantito dal PRINCIPIO DI SPECIALITÀ: si applica la sola sanzione collegata all’illecito più specifico e dal PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM: un soggetto non può essere soggetto ad un secondo processo riguardante lo stesso fatto, anche se il primo processo non ha portato all’applicazione di una sanzione (the latter non actually used in Italy but there is much pressure from the EU).

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO X

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

A

ACCERTAMENTO–> Atti attraverso i quali si individua se e in che misura gli elementi del tributo si siano verificati, a carico di quale sogg.pass e ci sono elementi di attenuazione del prelievo.
Occorre poi che siano stabiliti modi e tempi del pagamento del dovuto, attraverso una disciplina della riscossione del tributo.
Accertamento e riscossione si combinano e si intrecciano spesso. C’è un progredire simultaneo dell’accertamento e della riscossione attraverso fasi provvisorie, anche di lunga durata, through which the due amount should be ascertained and cashed in.
L’avvento di un sistema di fiscalità di massa ha imposto la prevalenza di uno schema attuativo modellato sull’adempimento spontaneo del contribuente, che garantisce il gettito necessario, e sul successivo controllo da parte delle ammin. preposte. Nel 2015 si tende a superare la rigida separazione tra momento di spontanea applicazione da parte del contribuente e momento di controllo.

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO XI

FORME DI TUTELA

A

SISTEMA DI FORME DI TUTELA–> essa può essere effettuata anche solo individuando quale sia la giurisdizione competente (la definizione della giurisdizione competente è risolta dalla normativa regolatrice del processo tributario, che devolve ad una giurisdizione speciale. C’è quindi una giurisdizione tributaria per le controversie che traggono origine dall’attuazione di un tributo.

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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL TRIBUTO XII

TRIBUTI CORRELATI TRA LORO

A

Possibilità per un tributo di andare a colpire fatti imponibili già posti a base di altri tributi–> bisogna COORDINARE IL PRELIEVO COMPLESSIVO IN MODO CHE ESSO RISULTI RAZIONALE E SOPPORTABILE.
Possono esserci TRIBUTI SU ALTRI TRIBUTI–> SOVRIMPOSTA: prelievo supplementare costituito sulla base del fatto imponibile già posto alla base di un altro tributo (uno stesso imponibile viene usato per più tributi [uno è quello base, uno la sovrimposta]).
ADDIZIONALE–> prelievo aggiuntivo commisurato all’ammontare dell’imposta dovuta per un altro tributo.
ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL GETTITO IRPEF–> ha la funzione di “trasferimenti” di risorse dallo stato alle regioni.
Quando due tributi interferiscono tra loro, non c’è la possibilità che uno dei due possa essere considerato deducibile dalla base imponibile dell’altro tributo se i soggetti attivi dei due tributi sono diversi.
TRIBUTO SOSTITUTIVO–> Alcune ipotesi ricomprese nell’applicazione di un tributo vengono assoggettate ad una disciplina diversa, che appunto ha la funzione di sostituirsi a quella che sarebbe stata applicabile.
IN TERMINI DI QUANTITÀ DI IMPOSTA DA PAGARE, NON SEMPRE IL REGIME SOSTITUTIVO È VANTAGGIOSO, ANCHE SE IN GENERE VI È IL VANTAGGIO DI UN MECCANISMO SEMPLIFICATO.
Ci sono casi nei quali la pluralità di imposte è costituita da un tributo che assume presupposto e basi imponibili del tutto autonome (es. assicurazioni).
Ci sono casi in cui UN TRIBUTO È ASSORBITO IN UN ALTRO: in questo caso i due tributi coesistono, ma ragioni pratiche e di semplificazione fanno sì che uno dei due venga applicato secondo le regole previste per l’altro, anche se sono diverse dalle regole proprie (es. IVA sulle importazioni applicata in dogana insieme ai dazi doganali).

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INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE I

I CRITERI DELLE PRELEGGI

A

Le norme tributarie vanno interpretate con criteri e metodi simili da quelli codificati nel codice civile.
REGOLE TRADIZIONALI DI ERMENEUTICA GIURIDICA–> in materia tributaria valgono l’interpret. letterale, sistematica, storica, oltre a quella ESTENSIVA (essa consente il superamento del dato letterale tutte le volte in cui appaia irragionevole e ingiustificata una limitazione implicita dell’ambito di applicazione di una norma.
L’interprete della norma tributaria deve possedere il bagaglio di nozioni di ermeneutica giuridica che tutti i giuristi hanno, oltre a SENSIBILIT° ECONOMICA (consapevolezza degli effetti economici delle proprie valutazioni).–> si va alla ricerca del migliore criterio sistematico e della più appropriata ratio legis

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INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE II

I RAPPORTI CON LE ALTRE DISCIPLINE I

A

Problema di permeabilità del diritto tributario ai principi e alle regole provenienti dagli altri ordinamenti (non si può nè isolare il diritto tributario in un ghetto di specialità, nè assorbirlo all’interno di discipline generali). L’interprete deve quindi individuare la soluzione migliore che assicura le esigenze complessive dell’ordinamento e della materia.
È auspicabile che, dove possibile, le norme tributarie siano calate in un contesto ambientale più ampio, che le ponga in relazione con le norme di altri settori (ci sono quindi espressioni mutuate da altri rami del diritto e calate nel contesto di norme tributarie).
Se infatti la norma tributaria impiega un termine giuridico non esclusivo della materia, in linea di principio deve intendersi che tale “mutuo” del termine sia effettuato proprio al fine di conservare il significato corrente nell’uso comune (anche se il legislatore tributario può introdurre una accezione del concetto almeno in parte diversa da quella in uso nel diritto comune).

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INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE III

I RAPPORTI CON LE ALTRE DISCIPLINE II

A

Prima fatti e situazioni erano definite con tecniche giuridiche:
LA TASSAZIONE HA DI MIRA GLI EFFETTI GIURIDICI DEI FATTI FISCALMENTE RILEVANTI, sicchè in linea di principio ad effetti diversi, sotto il profilo giuridico, dovrebbero corrispondere forme di imposizione diverse
adesso fatti e situazioni sono definite con tecniche economiche, due fattori:
-UN APPROCCIO GIURIDICO FORMALE NON APPARE SUFFICIENTE A GARANTIRE UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA (tassazione dell’operazione sostanzialmente individuabile nella vicenda negoziale).
-L’INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE NON PUÒ ESSERE CONDOTTA IGNORANDO I PRINCIPI CHE ISPIRANO GLI ALTRI ORDINAMENTI GIURIDICI (SOPRATTUTTO EUROPEO ED ANGLOSASSONE): l’italia aderisce all’UE, la quale è poco incline a daer rilievo alle costruzioni giuridiche senza considerare la loro portata economica. Da circa un decennio, soc. italiane più rilevanti usano IAS (Intern. acc. stand.) ispirato al principio di substance over form.

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Q

INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE III

ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE I

A

Naturale tendenza del contribuente ad orientare i propri comportamenti in funzione del conseguimento di risparmi nelle imposte da pagare.
-EROSIONE DI IMPOSTA–> lecita, ci si astiene dal porre in essere il presupposto d’imposta (e.g. fumo)
-PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA–> illecita, studio delle lacune normative per lucrare vantaggi–> ELUSIONE (si ABUSA delle norme).
Si valuta l’illiceità o meno di quanto fatto per avere un risparmio di imposta through the research of a “normal” taxation, given subjective and objective requirements.
Until the end of ’80s, the Italian system has avoided, differing from other systems, di prevedere clausole generali antiabuso e ha affidato la prevenzione, piuttosto che la repressione, ad una pluralità di norme volte a inibire comportamenti prevedibilmente elusivi (NORME ANTIELUSIVE SPECIFICHE).
In the ’90s, there have been introduced disposizioni antielusive di carattere più ampio, based on the INOPPONIBILITÀ ALL’AMMIN. FINANZ. DI COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE VANTAGGI FISCALI INDEBITI PRIVI DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE.
POSSIBILITÀ DI INTERPELLO PREVENTIVO–> The contributor has the possibility to know ahead of time if his/her choices will be considered elusive from the financial administration.
INTERPELLO DISAPPLICATIVO–> When a contributor cannot apply deductions, detractions, due to the effect of specific norms with antielusive scope, he/she can present motion in order to allow, through the deactivation of this norm, to enjoy the deduction, detraction.

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Q

INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE III

ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE II

A

A fine 2008, le sezioni unite hanno precisato how the abuse of the right, flanking the antielusive norm for the cases not covered by the latter did not have foundation just in the EU right, but even in the Cost. (art.53). Pur non violando la legge, si tradisce dunque l’art.53 Cost. (si applicano dunque nel caso sanzioni sia amministrative che penali).
There are negative effects stemming from this action, referring to foreign investments in Italy–> la tensione è stata determinata dal fatto che l’area dei possibili abusi è estremamente larga, per cui per ogni contribuente e per ogni fatto imponibile c’è una sola forma di tassazione (dunque every alternative way used needs valid extrafiscal economic reasons in support).
In this way, encouraging the contributor to travel alternative ways, in order to enjoy benefits functional to the development of the economy.
In order to contest the abuse, occorre la certezza di un risparmio indebito, ossia del tutto Incompatibile con le strade fisiologiche del RISPARMIO DI IMPOSTA (CHE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA RITIENE, IN GENERALE, UN OBIETTIVO LEGITTIMO DEL CONTRIBUENTE, SALVO I CASI IN CUI SCONFINI NELL’ABUSO), perseguito senza che i comportamenti funzionali a produrlo siano spiegabili da valide ragioni extrafiscali.

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Q

INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE III

ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE III

A

La legge delega n°23/2014 prevede di disciplinare in modo esaustivo e generale l’eluisone e l’abuso, prevedendo l’applicazione delle sole sanzioni ammin. e inibendo al giudice il rilievo di ufficio.
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (LEGGE 212/2000), ART.10-BIS: si sipiega il riparto probatorio: all’ammin. spetta provare gli elementi costitutivi dell’abuso; al contribuente spetta dimostrare le valide ragioni extrafiscali.
C’è una diffusa consapevolezza della necessità di trovare strumenti di contrasto adeguato rispetto alla pianificazione fiscale aggressiva di dimensioni transnazionali–> tendenza ad emarginare gli stati che garantiscono forma di fiscalità privilegiata a persone fisiche e/o società. Nell’economia globalizzata è ormai assai frequente che gruppi di società agiscano su scala internazionale, pianificando la distrib. dei ricavi e dei costi secondo valutazioni di convenienza collegate al regime fiscale dei diversi paesi (fenomeno acuito dall’economia digitale-web economy).
La soluzione non si trova in norme interne, quanto in forme di collaborazione internazionale: OCSE ha individuato una serie di correttivi normativi idonei a contrastare le forme intollerabili di elusione fiscale internazionale (through the so called BEPS- BASE EROSION AND PROFIT SHIPPING).