Definizioni Flashcards
Definizione Condominio
Validità assemblea prima convocazione con l’intervento di
tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio
e
la maggioranza dei partecipanti al condominio
Validità deliberazioni assemblea prima convocazione approvate con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
e
almeno la metà del valore dell’edificio
L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con
l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio
e
un terzo dei partecipanti al condominio.
La deliberazione dell’assemblea in seconda convocazione è valida
se approvata dalla maggioranza degli intervenuti
con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio
Maggioranza per delibere su:
- nomina e la revoca dell’amministratore
- liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo,
- la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
e le deliberazioni di cui agli articoli
- 1117 quater (tutela destinazione d’uso)
- 1120, secondo comma, (innovazioni sicurezza e salubrità, eliminazione barriere architettoniche, parcheggi, energia da fonti rinnovabili su parti comuni)
- 1122 ter (impianti di videosorveglianza su parti comuni)
- 1135, terzo comma, (autorizzazione amministratore progetti, programmi, iniziative riqualificazione edilizie)
come per assemblea in prima convocazione:
- maggioranza degli intervenuti
e
- almeno la metà del valore dell’edificio
Maggioranza per deliberazioni di cui all’
- articolo 1120, primo comma,
- e all’articolo 1122 bis, terzo comma,
devono essere approvate dall’assemblea con
- un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
ed
- almeno i due terzi del valore dell’edificio