CAPITOLO 10 Flashcards

1
Q

ADEMPIMENTO

A

È l’esatta esecuzione da parte del debitore della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione.
Ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore.

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2
Q

MODALITA DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

A

Il principio con la quale si valuta la modalità di esecuzione è quello della diligenza del buon padre di famiglia, ovvero la diligenza dell’uomo medio.
Questo non vale se si parla di esercizio di un’attività professionale: in questo caso essa deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

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3
Q

IL TEMPO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

A

La prestazione deve essere eseguita dal debitore a rischiosità del creditore o alla scadenza del termine prefissato.
Nel primo caso, il creditore può in qualsiasi momento a sua scelta esigere la prestazione, finchè il suo diritto di credito non si sia estinto per prescrizione (dopo dieci anni).
Nel secondo caso, il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine, presumendo la data di scadenza fissata a favore del debitore.

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4
Q

IL LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

A

La prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilita dalle parti, altrimenti:

  • L’obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cos si trovava quando è sorta l’obbligazione
  • L’obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell’adempimento
  • Ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell’adempimento
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5
Q

LA PERSONA CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE

A

In linea di principio è il debitore, ma la prestazione può essere di naturale tale per cui risulti indifferente che ad adempiere sia il debitore oppure un terzo: si tratta di consegnare denaro o altre cose fungibili.
Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione oppure se il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all’adempimento altrui.

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6
Q

IL DESTINATARIO DELL’ADEMPIMENTO

A

Chi paga nelle mani del creditore incapace non è liberato, a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.
L’adempimento deve essere eseguito nelle mani del creditore oppure in quelle di un suo rappresentante o di altra persona autorizzata a riceverlo.

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7
Q

QUANDO IL DEBITORE è LIBERATO DALL’OBBLIGAZIONE?

A

Può accadere che si paghi a chi sia solo apparentemente legittimato a ricevere il pagamento. Il debitore è liberato dall’obbligazione se:

  • L’apparenza sia creata da circostanze univoche, ossia da elementi obiettivi
  • Il debitore fosse in buona fede
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8
Q

L’IDENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

A

Il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta; non è liberato se esegue una diversa prestazione, anche se di valore uguale o maggiore.
Il creditore può consentire che egli esegua una prestazione diversa dovuta: è l’ipotesi, frequente per il debitore che si trovi in difficoltà finanziarie, della prestazione in luogo dell’adempimento

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9
Q

QUIETANZA

A

È il diritto che ha il debitore che adempie una prestazione di danaro ad avere una attestazione del creditore che riconosca l’avvenuto pagamento.

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10
Q

IL DEBITORE INADEMPIENTE

A

Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente.
Al prodursi del fatto oggettivo dell’inadempimento consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore.

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11
Q

ART 1218 C.C.

A

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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12
Q

Come può il debitore liberarsi da responsabilità ?

A

Il debitore può liberarsi da responsabilità con una duplice prova:
1 Deve provare che la prestazione da lui dovuta è diventata impossibile oggettivamente: ineseguibile da qualsiasi debitore
2 Deve provare che l’impossibilità è dipesa da causa a lui non imputabile, cioè deve indicare la specifica causa che ha reso impossibile la prestazione (ogni evento che non fosse prevedibile ed evitabile da parte del debitore).

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13
Q

INADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI DI DARE PER OGGETTO UNA COSA DI GENERE

A

Qui il debitore sarà sempre responsabile per la mancata esecuzione della prestazione

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14
Q

INADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI DI DARE CHE ABBIANO PER OGGETTO UNA COSA DI SPECIE

A

Se l’oggetto è un bene limitato, la prestazione può diventare oggettivamente impossibile.
In questi casi il debitore può conseguire la propria liberazione, ma deve dare la prova che la causa non è a lui imputabile.
Restano a suo carico le cause ignote.

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15
Q

INADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI DI FARE CONSISTENTI IN PRESTAZIONI DI MESSI

A

Il fondamento della responsabilità può essere la colpa, intesa come mancanza di diligenza e prudenza, ma la prestazione può diventare anche oggettivamente impossibile.
La prova dell’imputabilità è qui difficilmente esigibile.

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16
Q

INADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI DI FARE CONSISTENTI NEL REALIZZARE UN RISULTATO

A

La mancata realizzazione del risultato può derivare sia da impossibilità soggettiva che oggettiva

17
Q

INADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI DI NON FARE

A

Ogni fatto compiuto è un fatto volontario del debitore.

Nel caso in cui il debitore è volontariamente inadempiente, come in questo, si dice che egli è in DOLO.

18
Q

MORA DEL DEBITORE

A

La mora del debitore è il ritardo di questo nell’adempiere la prestazione dovuta.
Tuttavia, perché si possa parlare di mora, è necessario un fatto formale detto costituzione in mora del debitore, che viene rivolto dal creditore al debitore e che consiste in una richiesta/intimazione scritta di adempiere; ciò in quanto si presume che il creditore tolleri l’adempimento tardivo, e perciò il debitore non si considera inadempiente fino a che tale richiesta non gli viene formalmente rivolta.

19
Q

EFFETTI DELLA MORA DEL DEBITORE

A

La mora del debitore produce due effetti:
- aggravamento del rischio: il debitore risponde anche della prestazione divenuta impossibile per causa a
lui non imputabile, salvo che non provi che l’oggetto di questa sarebbe ugualmente perito presso il creditore
- responsabilità contrattuale: il debitore è tenuto a risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a seguito del ritardo; l’entità del danno dovuto è dato da due componenti, il danno emergente, consistente nella perdita subita da creditore, e il lucro cessante, ossia il mancato guadagno

20
Q

EFFETTI DI MORA DEL DEBITORE CON OGGETTO DANARO

A

Se l’oggetto della prestazione è una somma di denaro, che per sua natura non diviene mai impossibile, il debitore, dal momento in cui è in mora, è tenuto sia ad eseguire la prestazione, sia a corrispondere gli interessi moratori secondo il tasso legale; essi, valgono quale risarcimento del danno per il ritardo, indipendentemente dalla prova, da parte del creditore, di aver subito un danno.

21
Q

MORA DEL CREDITORE

A

La mora del creditore è, invece, il suo ingiustificato rifiuto di ricevere la prestazione o di mettere il debitore in condizione di poterla eseguire; sul creditore infatti, incombe un dovere di cooperazione, ossia il dovere di compiere quanto necessario affinché il debitore possa adempiere alla sua obbligazione.
La costituzione in mora del creditore, si effettua con l’offerta della prestazione rivolta dal debitore al creditore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un notaio: si tratta di un’offerta reale per le cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, e di un’offerta per intimazione per gli immobili e le cose mobili da consegnare in luogo diverso.

22
Q

EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE

A
  • impossibilità sopravvenuta: la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, è a carico del creditore; il debitore, conserva comunque il diritto alla controprestazione
  • interessi: il debitore non è più tenuto a pagare gli interessi sulle somme di denaro
  • rimborso e risarcimento: il creditore è tenuto al rimborso delle spese di custodia e al risarcimento del
    danno che il debitore abbia subito a causa della mora