CAPITOLO 10 Flashcards
ADEMPIMENTO
È l’esatta esecuzione da parte del debitore della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione.
Ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore.
MODALITA DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il principio con la quale si valuta la modalità di esecuzione è quello della diligenza del buon padre di famiglia, ovvero la diligenza dell’uomo medio.
Questo non vale se si parla di esercizio di un’attività professionale: in questo caso essa deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
IL TEMPO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
La prestazione deve essere eseguita dal debitore a rischiosità del creditore o alla scadenza del termine prefissato.
Nel primo caso, il creditore può in qualsiasi momento a sua scelta esigere la prestazione, finchè il suo diritto di credito non si sia estinto per prescrizione (dopo dieci anni).
Nel secondo caso, il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine, presumendo la data di scadenza fissata a favore del debitore.
IL LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
La prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilita dalle parti, altrimenti:
- L’obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cos si trovava quando è sorta l’obbligazione
- L’obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell’adempimento
- Ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell’adempimento
LA PERSONA CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE
In linea di principio è il debitore, ma la prestazione può essere di naturale tale per cui risulti indifferente che ad adempiere sia il debitore oppure un terzo: si tratta di consegnare denaro o altre cose fungibili.
Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione oppure se il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all’adempimento altrui.
IL DESTINATARIO DELL’ADEMPIMENTO
Chi paga nelle mani del creditore incapace non è liberato, a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.
L’adempimento deve essere eseguito nelle mani del creditore oppure in quelle di un suo rappresentante o di altra persona autorizzata a riceverlo.
QUANDO IL DEBITORE è LIBERATO DALL’OBBLIGAZIONE?
Può accadere che si paghi a chi sia solo apparentemente legittimato a ricevere il pagamento. Il debitore è liberato dall’obbligazione se:
- L’apparenza sia creata da circostanze univoche, ossia da elementi obiettivi
- Il debitore fosse in buona fede
L’IDENTITÀ DELLA PRESTAZIONE
Il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta; non è liberato se esegue una diversa prestazione, anche se di valore uguale o maggiore.
Il creditore può consentire che egli esegua una prestazione diversa dovuta: è l’ipotesi, frequente per il debitore che si trovi in difficoltà finanziarie, della prestazione in luogo dell’adempimento
QUIETANZA
È il diritto che ha il debitore che adempie una prestazione di danaro ad avere una attestazione del creditore che riconosca l’avvenuto pagamento.
IL DEBITORE INADEMPIENTE
Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente.
Al prodursi del fatto oggettivo dell’inadempimento consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore.
ART 1218 C.C.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Come può il debitore liberarsi da responsabilità ?
Il debitore può liberarsi da responsabilità con una duplice prova:
1 Deve provare che la prestazione da lui dovuta è diventata impossibile oggettivamente: ineseguibile da qualsiasi debitore
2 Deve provare che l’impossibilità è dipesa da causa a lui non imputabile, cioè deve indicare la specifica causa che ha reso impossibile la prestazione (ogni evento che non fosse prevedibile ed evitabile da parte del debitore).
INADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI DI DARE PER OGGETTO UNA COSA DI GENERE
Qui il debitore sarà sempre responsabile per la mancata esecuzione della prestazione
INADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI DI DARE CHE ABBIANO PER OGGETTO UNA COSA DI SPECIE
Se l’oggetto è un bene limitato, la prestazione può diventare oggettivamente impossibile.
In questi casi il debitore può conseguire la propria liberazione, ma deve dare la prova che la causa non è a lui imputabile.
Restano a suo carico le cause ignote.
INADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI DI FARE CONSISTENTI IN PRESTAZIONI DI MESSI
Il fondamento della responsabilità può essere la colpa, intesa come mancanza di diligenza e prudenza, ma la prestazione può diventare anche oggettivamente impossibile.
La prova dell’imputabilità è qui difficilmente esigibile.