Capitolo 1 Flashcards
Cos’è l’ordinamento giuridico?
L’ordinamento giuridico è un tipo di ordinamento sociale che inerisce sopratutto a quella particolare specie di società umana, definita società politica.
Dunque, per comprenderne la nozione, bisogna in primo luogo chiarire i concetti di società politica. D ordinamento statale o politico.
Cos’è la società politica?
La società politica si distingue da ogni altra specie di società umana per il fatto di esercitare nei confronti dei suoi consociati una illimitata autorità e di godere della massima indipendenza, il che si traduce affermando che lo Stato possiede la sovranità.
È necessario che l società sia organizzata da un ordinamento il quale, non soltanto detti le regole di condotta per i consociati, ma preordini anche, nel caso di inosservanza di tali regole da parte dei consociati stessi, misure idonee per costringere costoro alla obbedienza o alla penitenza.
Qual è la struttura dello Stato?
La struttura dello Stato è fissata dal suo ordinamento, e in particolare dalla sua costituzione.
Gli elementi in cui generalmente lo Stato si articola sono tre:
-il popolo, o popolazione, ossia gli individui a cui è attribuita la capacità di prendere parte all’organizzazione dello Stato e ad altre funzioni di esso;
-il territorio, che è la sede comune del popolo;
-il governo, ovvero il complesso di cittadini o di enti parastatali cui è attribuito l’esercizio della sovranità dello Stato.
Al governo, in particolare, spetta l’esplicazioni di almeno tre tipi di attività potestative, o funzioni pubbliche, ossia:
-l’attività legislativa, consistente nell’elaborazione di provvedimenti a carattere di comandi supremi;
-l’attività giurisdizionale, consistente nell’emanazione delle sanzioni;
-l’attività amministrativa, consistente nell’esecuzione autoritaria, entro i limiti posti dai principi costituzionali, di ogni altra mansione necessaria al soddisfacimento degli interessi pubblici.
Qual è la struttura del diritto?
Il diritto è costituito da un complesso di comandi normativi, definiti norme giuridiche, e anche da un certo numero di comandi non normativi, detti comandi ordinativi.
Le norme giuridiche non possono mai mancare in quanto è dalla loro esistenza che deriva la qualifica dell’ordinamento come diritto; esse non fanno riferimento a casi singoli o a soggetti individuati, bensì concernono fattispecie ipotetiche e categorie tipiche di destinatari. Le norme giuridiche, dunque, dettano in via generale ed astratta provvedimenti applicabili ad alcuni tipi di rapporti sociali ipotetici, nell’ipotesi in cui si verifichino nella realtà.
I comandi ordinativi, invece, fanno riferimento a soggetti individuati o a casi singoli, e si inseriscono nell’ordinamento in quanto l’attività legislativa, abusando delle sue normali attribuzioni, li produce mediante leggi meramente formali. Essi vengono definiti “privilegi”.
Come si suddividono le norme giuridiche?
Le norme giuridiche in primo luogo si distinguono in: norme direttive e norme sanzionatorie.
-Le norme direttive sono quelle norme che provvedono o alla disposizione dell’applicazione dell’ordinamento, e in tal caso si definiscono norme di qualificazione, o alla regolazione dei rapporti tra gli individui, e in questo caso vengono definite norme di condotta.
-Le norme sanzionatorie, invece, sono quelle norme che provvedono ad emanare sanzioni per chi violi le norme direttive.
Le norme direttive sono, di regola, inderogabili, in quanto la loro trasgressione implica sempre il subentrare di una norma sanzionatoria; tuttavia, qualora la maggior parte dei consociati non ne esiga l’applicazione, una norma può prevedere la propria deroga, e a tal proposito è bene fare una distinzione tra diritto inderogabile o cogente e diritto derogabile o dispositivo.
Cos’è la coattività?
Una delle caratteristiche principali dell’ordinamento giuridico è la coattività, detta anche coercibilità; ciò significa che, nel caso di inosservanza di un comando ordinativo, normativo o non normativo, vi è sempre la possibilità di ricorrere ad una correlativa norma sanzionatoria la quale, almeno com ultima istanza, predisponga la costrizione materiale dell’inosservante alla penitenza o alla riparazione.
Dunque, ad ogni fattispecie primaria la normativa giuridiche comprende sempre l’abbinamento di una norma direttiva con la correlativa norma sanzionatoria a carattere coattivo.
Cosa sono i rapporti giuridici?
I rapporti giuridici possono essere di vario tipo, ma hanno tutti la stessa caratteristica di consistere in un relazione di due o più soggetti giuridici in ordine ad un oggetto giuridico, ad un quid, ossia un alcunchè che costituisca fonte di interessi per i soggetti.
Nell’ipotesi in cui l’oggetto giuridico possa determinare una controversia tra i soggetti, la normativa giuridica interviene preventivamente a stabilire quale soggetto giuridico, in che modo e a quai condizioni debba prevalere sul soggetto o sui soggetti concorrenti.
La previsione normativa di un rapporto giuridico genera come conseguenza primaria la costituzione di due situazioni giuridiche soggettive:
-una situazione di preminenza del soggetto attivo, definita situazione attiva
-una correlativa situazione di subordinazione del soggetto passivo, definita situazione passiva.
A loro volta, la situazione attiva viene denominata POTERE GIURIDICO, mentre quella passiva DOVERE GIURIDICO.
Ogni potere giuridico è costituito dal concorso: del potere di pretendere dal soggetto passivo un determinato comportamento, e dal potere di costringere materialmente il soggetto passivo ad un’esecuzione forzosa o ad una forzata penitenza per tale comportamento.
Correlativamente, ogni dovere giuridico è costituito: dal dovere di fare o non fare alcunchè in base a quanto stabilito dalle norme direttive di relazione, e dalla necessità di sottoporsi, anche contro la propria volontà, a quanto è sancito da una norma sanzionatoria.
Come si distinguono i rapporti giuridici?
I rapporti giuridici si distinguono in primo luogo in:
-rapporti giuridici assoluti, che sono i rapporti che intercorrono tra un soggetto attivo ben determinato e tuti gli altri consociati, i quali assumono la veste di soggetto passivo; al soggetto attivo è riconosciuta una pretesa giuridica verso tutti, erga omnes, ossia la pretesa a non essere turbato nell’esercizio delle sue facoltà. Tutti gli altri soggetti sono chiamati ad un comportamento di tolleranza o sopportazione, il cd obbligo di pati, nei confronti di chi detiene il potere assoluto. L’inosservanza dell’obbligo di pati implica necessariamente il subentrare di una norma sanzionatoria.
-rapporti giuridici relativi, che sono quei rapporti che intercorrono tra un soggetto attivo determinato e un soggetto passivo del pari determinato; in tal caso il soggetto passivo è tenuto ad un comportamento SATISFATTORIO, positivo o negativo, nel senso che questo comportamento vale a determinare il soddisfacimento degli interessi del soggetto attivo.
Una categoria intermedia tra questi due tipi di rapporti è il rapporto giuridico assoluto in senso improprio; si tratta di un rapporto relativo, ossia tra due soggetti determinati, cui l’ordinamento conferisce il trattamento proprio dei rapporti assoluti e, in particolare, la tutela del soggetto attivo non solo nei confronti del soggetto passivo ma erga omnes. Un esempio tipico di rapporto assoluto in senso improprio è il rapporto di usufrutto, in quanto il proprietario della cosa fruttifera è tenuto a permettere il godimento da parte dell’usufruttuario e, inoltre, costui acquista il diritto erga omnes di difendersi direttamente, come se fosse il proprietario della cosa, dai terzi che attentino al suo diritto.
Un’altra importante distinzione è quella tra rapporti giuridici di debito o di responsabilità e rapporti giuridici ad esecuzione libera o coatta.
I rapporti di debito sono rapporti relativi o assoluti consistenti in un vincolo che si pone a carico di tutti o di certi soggetti, per effetto di un accadimento previsto come lecito dall’ordinamento.
I rapporti di responsabilità sono rapporti relativi, mai assoluti, consistenti in un vincolo che si pone a carico del soggetto passivo, o perché a costui sono da attribuirsi le conseguenze di un comportamento da lui non voluto, ma considerato illecito dall’ordinamento, o perché egli ha volontariamente messo in opera un comportamento considerato illecito dall’ordinamento.
I rapporti giuridici ad esecuzione libera sono rapporti di debito o di responsabilità caratterizzati dalla correlazione di una pretesa del soggetto attivo con un obbligo del soggetto passivo.
I rapporti giuridici ad esecuzione coatta sono rapporti di responsabilità, mai di debito, caratterizzati dalla correlazione di un’azione del soggetto attivo con una soggezione del soggetto passivo.
Nella realtà della vita sociale le cose non sono così semplici e schematiche come descritte precedentemente; in primo luogo bisogna sottolineare che un rapporto giuridico nasce sempre come rapporto di debito e, successivamente, può evolversi in un rapporto di responsabilità ad esecuzione libera e, dopo ancora, in un rapporto di responsabilità ad esecuzione coatta.
Dunque le classificazioni dei rapporti giuridici in rapporti di debito o responsabilità e in rapporti ad esecuzione libera o coatta non sono vere e proprie distinzioni, bensì fasi o processi evolutivi di un unico rapporto giuridico di base.
Cosa si intende per contitolarità di diritti?
La contitolarità di diritti o di doveri si verifica nell’ipotesi in cui i soggetti di un rapporto giuridico siano due o più di due; se i soggetti sono indeterminati, allora non sorgono problemi per risolvere la concorrenza tra gli stessi. Se, invece, sono determinati, il criterio utilizzato per risolvere la loro coesistenza è quello della PARZIARIETÀ; altrimenti si ricorre a criteri diversi fatta eccezione per tre tipi di comunione:
-la COMUNIONE INDIFFERENZIATA
-la COMUNIONE ORGANIZZATA
-la COMUNIONE SOLIDARISTICA
La comunione indifferenziata rappresenta la soluzione più elementare e semplicistica per il problema della contitolarità dei diritti; manca ad essa una preordinazione di ogni disciplina interna dei contitolari. Infatti ciascuno di essi possiede una pretesa sul tutto, ma siccome anche gli altri hanno un’identica pretesa egli non è legittimato: nè ad affermare di sua spettanza una qualsiasi parte del diritto, nè ad esimersi dal partecipare all’onere di salvaguardare l’oggetto comune, nè a richiedere la cessazione dello stato di comunione.
Dunque il godimento che si trae dal diritto comune non può che essere indifferenziato, e la disposizione del diritto comune non può essere fatta che sulla base di una decisione unanime.
La comunione organizzata ha come caratteristica principale la preordinazione di una disciplina della comunità e l’esistenza di una differenziazione tra i comunisti, ciascuno dei quai è concepito come titolare di una determinata quota ideale del tutto. Tale organizzazione interna ha importante riflessi esterni: sia perchè la disposizione del diritto comune non dipende necessariamente da una decisione unanime dei comunisti, ma può essere fatta dipendere da una decisione di maggioranza delle quote; sia perchè ciascun comunista può anche individualmente disporre del proprio quantum ideale di partecipazione al tutto, ed alienarlo ad altri, senza con ciò pregiudicare l’intero.
La comunione solidaristica rappresenta una categoria intermedia tra i due tipi di comunione precedentemente citati, ed è caratterizzata dal fatto che tra i o unisti esiste un vincolo molto stretto, definito VINCOLO DI SOLIDARIETÀ. Internamente essa può essere tanto differenziata quanto indifferenziata, ma esternamente, ossia di fronte ai terzi, ogni comunista può disporre dell’intero diritto, senza la necessità del consenso degli altri o della maggioranza degli altri.
Cos’è l’ordine giuridico?
L’ordine giuridico è il risultato cui tende l’ordinamento giuridico; affinchè esso sia verificabile o realizzabile è necessario che le norme giuridiche stabiliscano in quali specifici effetti esso si concreti e da quali cause efficienti gli stessi effetti si possano determinare.
Come si distinguono gli effetti giuridici?
Gli effetti giuridici possono essere di tre tipi: gli EFFETTI COSTITUTIVI, consistenti nella costituzione di nuovi rapporti giuridici, gli EFFETTI ESTINTIVI, consistenti nell’estinzione di rapporti giuridici preesistenti, e gli EFFETTI MODIFICATIVI, consistenti nella modificazione, in un loro dato caratteristico, di rapporti giuridici già esistenti.
Cos’è la successione?
Tra gli effetti modificativi i più importanti sono quelli detti della successione, la quale si verifica tutte le volte in cui un nuovo soggetto giuridico subentra nella situazione di una delle parti: si ha la successione attiva, se nella situazione del oggetto passivo, mentre si ha la successione passiva, se nella situazione del soggetto passivo.
La successione può anche attuarsi in dipendenza della fine di un soggetto giuridico, tra un dante causa giuridicamente estinto e un successore munito di soggettività.
L’ipotesi di gran lunga prevalente è quella della successione a causa di morte, in dipendenza della morte di un soggetto; tuttavia, bisogna sottolineare che, sia nell’ipotesi di successione tra vivi, ossia inter vivos, sia nell’ipotesi di quella mortis causa, alcuni rapporti giuridici non passano automaticamente al successore o ai successori. Infatti, alcuni di essi, si estinguono irrimediabilmente con la scomparsa del loro titolare, come nel caso del diritto agli alimenti o del diritto di usufrutto. Altri rapporti giuridici, invece, si costituiscono addirittura ex novo in capo al successore.
A tal proposito, una distinzione importante da operare è quella tra successione universale e successione particolare, in base al fatto che il successore subentri nella totalità delle situazioni giuridiche di cui il dante causa era titolare, oppure solo in determinate e singole situazioni giuridiche dell’autore.
Il concetto di successone universale è fortemente legato a quello di patrimonio, infatti si definisce a titolo universale esclusivamente la successione che riguarda un intero patrimonio.
Cosa sono le cause efficienti?
Cause efficienti dell’ordine giuridico sono gli accadimenti che le norme giuridiche reputano come tali; queste fattispecie prendono il nome di FATTI GIURIDICI e possono essere classificate in vari modi. Uno dei metodi più semplici consiste nel distinguere tra FATTI GIURIDICI INVOLONTARI E VOLONTARI e nel suddividere ulteriormente questi ultimi in LECITI e ILLECITI.
I fatti giuridici involontari sono quelli il cui verificarsi è indipendente dalla volontà dei futuri o attuali titolare del rapporto; un accadimento involontario può, ad esempio, dipendere dall’ordine naturale delle cose o dalla volontà di un soggetto del tutto estraneo, ossia i cd ATTI DEI TERZI.
I fatti giuridici volontari, invece, sono quelli il cui verificarsi dipende dalla volontà dei futuri o attuali titolare del rapporto e vengono definiti ATTI GIURIDICI; essi si dividono a loro volta in ATTI GIURIDICI LECITI, se il comportamento in cui consistono è previsto dall’ordinamento, e ATTI GIURIDICI ILLECITI, se il comportamento in ci consistono è esplicitamente o implicitamente vietato dall’ordinamento.
L’ordinamento giuridico non precisa sempre quali siano gli effetti da ricollegare ai fatti giuridici; infatti si tratterebbe di un metodo troppo ingombrante e macchinoso, il quale viene applicato solo in relazioni ai fatti giuridici involontari e agli atti illeciti.
Per quanto concerne i fatti giuridici involontari, l’ordinamento non manca mai di stabilire:
-se e quali rapporti di debito essi costituiscano, estinguano o modifichino
-se e quali rapporti di responsabilità oggettiva essi costituiscano.
Correlativamente, per quanto riguarda gli atti giuridici illeciti, l’ordinamento stabilisce sempre:
-quale rapporto di responsabilità soggettiva essi costituiscano
-quale misura di volontarietà si debba ritrovare nell’autore affinchè esso sia considerato responsabile dell’atto.
In ordine agli atti giuridici leciti, l’ordinamento si comporta in modo meno rigoroso, lasciando ai soggetti una certa sfera di discrezionalità nella decisione degli effetti da conseguire.
Di qui la distinzione degli atti giuridici leciti in due categorie:
-quella dei MERI ATTI GIURIDICI, i cui effetti sono fissati dall’ordinamento, ma il cui compimento è immesso alla libera scelta dei soggetti
-quella degli ATTI GIURIDICI DI AUTONOMIA di cui non solo il compimento, ma anche gli stessi effetti sono, di volta in volta, indicati dai soggetti.
Come si suddividono gli atti giuridici di autonomia?
Gli atti giuridici di autonomia si distinguono in due categorie:
-gli ATTI DI AUTONOMIA PUBBLICA, che sono posti in essere dagli organi di governo per realizzare finalità di interesse pubblico, e vengono definiti PROVVEDIMENTI
-gli ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA, che sono invece posti in essere dai privati cittadini per finalità di interesse privato, e vengono denominati NEGOZI GIURIDICI.
In cosa consistono i negozi giuridici? Quali sono le loro caratteristiche?
I negozi giuridici sono, anch’essi, atti di regolazione dei rapporti sociali, salvo che la loro sera di efficacia sia limitata al privato che li compie.
Non si tratta di atti di eteroregolamento, come i provvedimenti, bensì di atti di autoregolamento di specifici interessi privati.
In sintesi, dunque, il negozio giuridico è un atto lecitamente produttivo di effetti giuridici ordinativi conformi alla volontà manifestata da chi lo compie.
Gli elementi essenziali che costituiscono ogni negozio giuridico sono tre:
-la VOLONTÀ dell’autore o degli autori, che è indirizzata da chi la pone in essere non soltanto al compimento dell’atto in sè, ma anche alla determinazione dei suoi effetti ordinativi
-la FORMA, che riveste esteriormente la volontà rendendola conoscibile a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento
-la CAUSA, ossia la funzione che l’atto è obiettivamente in grado di svolgere ai fini della realizzazione degli effetti.
Bisogna sottolineare che la volontà non deriva necessariamente da un solo soggetto, ma può essere espressione di due o più soggetti; in questo caso l’unico negozio risultante è il NEGOZIO PLURISOGGETTIVO. Quest’ultimo, a sua volta, può derivare:
-da due o più volontà convergenti e perfettamente conformi tra loro, e in tal caso si parla di NEGOZIO UNILATERALE COLLETTIVO
-da due o più volontà convergenti ma di diverso contenuto che, dunque, si integrano l’una con l’altra, e in tal caso si parla di NEGOZIO UNILATERALE COMPLESSO
-da due o più volontà divergenti tra loro che si conciliano in un accordo, il cd CONSENSUS IN IDEM PLACITUM, tra coloro che lo determinano, e in tal caso si parla di NEGOZIO BI- o PLURILATERALE.
La forma è il primo dato per individuare esteriormente un negozio; essa può essere:
-LIBERA, ossia rimessa alla libera iniziativa dell’autore del negozio
-VINCOLATA, la quale può derivare dall’ordinamento giuridico o da una preventiva decisione dell’autore del negozio stesso.
La forma libera rappresenta un semplice mezzo di individuazione del negozio, mentre quella vincolata può essere richiesta, o per puri scopi di individuazione, e in tal caso si parla di AD PROBATIONEM NEGOTII, o a scopi esistenziali, e in tal caso si parla di AD SUBSTANTIAM NEGOTII, ossia come elemento costitutivo del negozio, in mancanza del quale esso risulta invalido.
In che modi la forma può essere vincolata ad substantiam?
La forma può essere vincolata ad substantiam in tre misure di diversa intensità:
-come ELEMENTO CONCORRENTE, se essa non prevale sugli altri elementi del negozio
-come ELEMENTO DOMINANTE, se la sua esistenza fa presumere l’esistenza degli altri requisiti, dei quali non è necessario accertarsi dell’esistenza o della regolarità
-come ELEMENTO ASSORBENTE, se essa riassume in sè l’intero negozio, togliendo ogni rilevanza agli altri elementi.
Cos’è la causa del negozio giuridico?
La causa di un negozio giuridico è la sua causa finale, ossia lo scopo cui esso è effettivamente in grado di pervenire; un negozio privo di causa è ritenuto invalido, così come è invalido un negozio con causa illecita.
A proposito dei negozi a causa illecita, è bene sottolineare che esistono vari gradi di illiceità:
-la ILLICEITÀ PIENA, la quale implica l’invalidità del negozio
-la ILLICEITÀ SEMIPIENA, che implica una sanzione di responsabilità per chi ha messo in opera il negozio irregolare, rimanendo tuttavia il negozio irregolare valido
-la ILLICEITÀ GENERICA, che implica soltanto una riprovazione formale e sociale del negozio, senza ulteriori conseguenze giuridiche.
Per quanto concerna la causa bisogna operare una distinzione tra:
-NEGOZI UNILATERALI O PLURILATERALI A TITOLO ONEROSO, anche definiti NEGOZI DI CORRESPONSIONE, il cui scopo è quello di determinare uno scambio tra un vantaggio che si riceve e un sacrificio che si compie, come nel caso della compravendita
-NEGOZI UNILATERALI O PLURILATERALI A TITOLO GRATUITO, anche definiti NEGOZI DI GRATIFICAZIONE, che hanno lo scopo di far acquistare a taluno un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, come nel caso della donazione o del prestito di danaro senza interessi.
Un’ulteriore distinzione da fare per quanto riguarda i negozi plurilaterali a titolo oneroso è quella tra NEGOZI SINALLAGMATICI e NEGOZI NON SINALLAGMATICI.
Sinallagmatici sono quei negozi che implicano una interdipendenza tra gli obblighi delle parti; in base al modo in cui tale interdipendenza si verifica, si distinguono tre tipi di sinallagma:
-il SINALLAGMA GENETICO, che si ha quando l’obbligo di una parte verso le altre sorge solo se e in quanto sorgono anche gli obblighi reciproci delle altre parti
-il SINALLAGMA CONDIZIONALE, che si ha quando l’obbligo assunto da una parte verso le altre si estingue, si estinguono anche gli obblighi assunti dalle altre parti nei suoi confronti
-il SINALLAGMA FUNZIONALE, che si ha quando l’esecuzione della prestazione di una parte esige che siano eseguite anche le controprestazioni delle altre parti.
Cos’è la volontà negoziale?
La volontà negoziale è l’elemento cui solitamente si guarda per ultimo nell’individuazione di un negozio; la sua rilevanza dipende dal fatto che sia correttamente manifestata e dal fatto che si sia liberamente formata.
Per quanto riguarda il primo punto, occorre più precisamente che l’autore o gli autori del negozio abbiano manifestato una volontà esteriore perfettamente corrispondente a quella interna. Infatti vi sono molteplici possibilità di discordanza tra manifestazione esteriore e volontà interna, ossia:
-MANCANZA DI SERIETÀ, che si verifica nelle ipotesi di dichiarazioni fatte per ischerzo o a titolo di rappresentazione teatrale, e in tal caso si parla di IOCI CAUSA, di dichiarazioni fatte a scopi didattici o esemplificativi, e in tal caso si parla di DOCENDI CAUSA, di dichiarazioni fatte a titolo di pura cortesia, e in tal caso si parla di URBANITATIS CAUSA, e di dichiarazioni fatte in uno stato di ira passeggera, e in tal caso si parla di IRACUNDIAE CAUSA. In tutte queste ipotesi, alla manifestazione esteriore non corrisponde alcuna volizione interna. Se la mancanza di seretà è evidente, come accade generalmente, la manifestazione non ha valore e il negozio è dichiarato invalido; altrimenti l’autore può essere chiamato responsabile per la sua incauta dichiarazione.
-VIOLENZA FISICA, che si verifica nell’ipotesi in cui un soggetto giuridico sia materialmente costretto a porre in essere una manifestazione di volontà negoziale; anch’essa implica la nullità della manifestazione e l’invalidità del negozio.
-ERRORE DI MANIFESTAZIONE, che si verifica nell’ipotesi di una manifestazione di volontà negoziale che non corrisponda all’intimo volere, per effetto di ignoranza o di sbaglio da parte del dichiarante in ordine alla manifestazione. Anche in questo caso, di regola, il negozio è dichiarato nullo.
-MALINTESO, il quale si verifica nei negozi bi- o plurilaterali quando una parte, avendo errato nella comprensione della dichiarazione dell’altra parte, manifesta una volontà che altrimenti non avrebbe avuto o manifestato. In tal caso, dunque, non si ha una divergenza tra volontà e relativa manifestazione, bensì una divergenza tra due volontà contrapposte, per effetto di un errore nell’intendimento dell’opposta manifestazione. Qualora il malinteso risulti successivamente evidente, il negozio è da dichiarare invalido si dall’inizio, a causa della mancanza di un consensus in idem placitum, ossia di un vero e proprio accordo tra le parti.
-RISERVA MENTALE, che si verifica nell’ipotesi di una volontaria omissione di un dato estensivo, integrativo, limitativo o negativo della propria volontà, con l’effetto di porre in essere una volontà diversa, o addirittura inesistente. In tal caso il negozio rimane valido in base a come sia stato manifestato.
-ACCORDO SIMULATORIO, il quale si verifica nell’ipotesi in cui due parti di un negozio bi- o plurilaterale si accordino per porre in essere un negozio apparente, solo esteriormente dichiarato, ossia un NEGOZIO SIMULATO, mentre in realtà non vogliono alcun negozio, e in tal caso si parla di SIMULAZIONE ASSOLUTA, oppure vogliono un negozio diverso, cd NEGOZIO DISSIMULATO, e in tal caso si parla di SIMULAZIONE RELATIVA. Quanto alla rilevanza dell’accordo simulatorio, occorre fare una distinzione in base ai soggetti da esso implicati: per le parti, il negozio simulato non ha valore, mentre ha valore il solo negozio dissimulato; nei confronti dei terzi svantaggiati dalla simulazione, il negozio non è valido; rispetto ai terzi avvantaggiai in buona fede dalla simulazione, il negozio rimane valido, nel senso che ad essi la simulazione, e dunque l’invalidità del negozio, non è opponibile.
In cosa consiste, invece, la libera formazione della volontà?
Per quanto concerne la libera formazione della volontà, è importante sottolineare il fatto che, se è ragionevolmente pensabile che una volontà sia nata a causa di un vizio, e che senza tale vizio essa non s sarebbe condensata in una decisione, sorge quanto meno il dubbio se riconoscere o non riconoscere valore giuridico al negozio. Tuttavia, gli ordinamenti evoluti concedono quasi sempre all’autore del negozio la possibilità di richiedere al potere sanzionatorio l’annullamento del negozio stesso, qualora ess risulti inficiato da uno di questi tre vizi della sua volontà:
-l’ERRORE DI FATTO, ossia l’ignoranza o l’errata conoscenza di una circostanza di fatto da parte dell’autore del negozio; ignoranza o errata conoscenza che abbia avuto funzione determinante nella formazione della su volontà
-il DOLO, che è il raggiro posto in opera da un individuo interessato alla conclusione di un negozio per indurre un’altra persona a volere il negozio stesso; raggiro che abbia avuto funzione determinante sulla formazione della volontà
-la VIOLENZA MORALE, ossia la minaccia di un male notevole e ingiusto nei confronti di un individuo per costringerlo a compiere un certo negozio; minaccia che abbia avuto funzione determinante sulla formazione della volontà.
Da chi può essere compiuta l’attività negoziale?
L’attività negoziale può essere compiuta tanto personalmente da chi vi abbia interesse, quanto da altri nell’interesse di lui; in quest’ultimo caso si verifica la cd SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE, la quale può essere di due tipi:
-la SOSTITUZIONE MATERIALE, che si ha quando un soggetto si faccia materialmente surrogare da un altro individuo, pur non essendo capace nella manifestazione della sua volontà
-la SOSTITUZIONE GIURIDICA, meglio definita RAPPRESENTANZA, che si ha quando un soggetto giuridico, ossia pienamente capace, detto rappresentante, compia il negozio nell’interesse di un altro soggetto giuridico, detto rappresentato.
La rappresentanza, a sua volta, si scinde in due specie:
-la RAPPRESENTANZA DIRETTA, che si verifica quando il rappresentante agisce non solo per conto, ma anche in nome del rappresentato
-la RAPPRESENTANZA INDIRETTA, che si ha quando il rappresentate agisce solo per conto del rappresentato, ma non in nome proprio.
Nel caso della rappresentanza diretta, gli effetti giuridici del negozio ricadono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, in quanto è come se il negozio fosse stato compiuto da lui personalmente; nel caso della rappresentanza indiretta, invece, gli effetti ricadono sul rappresentante, il quale li dovrà trasmettere attraverso un altro negozio al rappresentato.
Cosa sono le circostanze? Come si dividono?
L’attitudine di un negozio giuridico a produrre gli effetti predisposti non dipende soltanto dai suoi elementi costitutivi, ossia dalla forma, dalla volontà e dalla causa, essa infatti è subordinata a tutta un’altra serie di requisiti, alcuni dei quali sono preposti dall’ordinamento, altri possono essere eventualmente decisi al momento della confezione del negozio.
I requisiti negoziali volontari altro non sono che accadimenti futuri, definiti CIRCOSTANZE, del tutto indipendenti dalla volontà di colui o di coloro che pongono in essere il negozio, al cui verificarsi viene da costui o da costoro volontariamente subordinata la sua efficacia.
Le circostanze sono chiamate in causa solo se l’autore del negozio abbia apposto in esso una clausola, ossi una precisazione che le indichi; esse non modificano la vita del negozio, ma riguardano la sua efficacia, ossia la possibilità che un negozio ha di produrre effetti.
Vi sono due tipi di circostanze:
-la CONDIZIONE, che è un avvenimento futuro ed incerto, dal cui verificarsi o dal ci non verificarsi una clausola condizionale faccia derivare l’inizio degli effetti giuridici, e in tal caso si parla di CONDIZIONE SOSPENSIVA, o la cessazione degli effetti giuridici, e in tal caso si parla di CONDIZIONE RISOLUTIVA.
Dunque, sino a che la clausola sospensiva non si realizza, il negozio è già completo di tutto e pronto ad operare, ma la sua efficacia è sospesa; dall’altro lato, sino a che la condizione risolutiva non si realizza, il negozio è già operativa, tuttavia la sua efficacia cadrà nel vuoto realizzandosi la condizione.
-il TERMINE, che è un avvenimento futuro ma certo dal cui verificarsi una cd clausola terminale faccia dipendere l’inizio degli effetti negoziali, e in tal caso si parla di TERMINE INIZIALE, o la cessazione degli effetti negoziale, e in tal caso si parla di TERMINE FINALE.
In cosa consiste l’inefficacia del negozio giuridico?
L’inefficacia del negozio giuridico, ossia l’inettitudine dello stesso a produrre effetti, si verifica quando manchino gli elementi costitutivi o i requisiti negoziali. Tuttavia gli ordinamenti giuridici sono informati al PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEI NEGOZI, il quale vige solo per i negozi vitali, ossia quelli non gravemente manchevoli o viziati. A tal proposito scaturisce una distinzione dei negozi inefficaci in:
-NEGOZI INVALIDI, i quali sono caratterizzati da una manchevolezza tale da renderli privi di vita giuridica
-NEGOZI MERAMENTE INEFFICACI, che possiedono una vita giuridica ma, nonostante ciò, non sono pienamente efficaci.
Quali sono le caratteristiche dell’invalidità di un negozio giuridico?
L’invalidità di un negozio giuridico, ossia la sua inconsistenza sul piano dell’ordinamento giuridico, si verifica:
-quando manchi o sia gravemente difettoso un suo elemento costitutivo
-quando manchi una delle qualificazioni richieste dall’ordinamento per poter operare sul rapporto o sui rapporti giuridici cui il negozio intende riferirsi
-quando manchi un presupposto richiesto dall’ordinamento come requisito di invalidità
-quando sia obiettivamente impossibile la realizzazione di una condizione sospensiva.
In tutti questi casi il negozio, o è privo di vita sin dall’inizio, e in tal caso si parla di NEGOZIO NATO MORTO, oppure è un negozio transitoriamente vivo, ma che passa a perdere la sua vita giuridica in un momento successivo, e in tal caso si parla di NEGOZIO ESAURITO.
L’invalidità di un negozio giuridico può essere:
-INIZIALE, quando il negozio presenta sin dall’inizio una condizione reputata dall’ordinamento di invalidità
-SOPRAVVENUTA, quando il negozio sia sorto valido, ma poi sopraggiunga una causa di invalidità che lo renda inerte.
L’invalidità può anche essere:
-TOTALE, nel caso in cui investa tutto l’atto nel suo insieme
-PARZIALE, qualora sia possibile la RIDUZIONE del negozio a certi suoi elementi che sono praticamente utilizzabili, o quando sia possibile la CONVERSIONE dello stesso in altro negozio, la cui validità sia bastevole quanto vi sia di utilizzabile, ossia di non invalido nei suoi elementi.
L’invalidità, poi, può essere:
-OPERATIVA DI DIRITTO, quando è sancita dall’ordinamento giuridico come conseguenza automatica di una certa manchevolezza o di un certo vizio
-OPERATIVA SOLO SU DOMANDA GIUDIZIALE DELL’INTERESSATO, quando è rimessa da quest’ultimo al potere giurisdizionale, affinchè esso decisa e sia il caso di porre ne nulla il negozio. L’ipotesi prevalente di invalidazione giudiziaria, anche definita INVALIDAZIONE OPE MAGISTRATUS, è quella del PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE COSTITUTIVO DI ANNULLAMENTO DEL NEGOZIO, in base al quale, se gli interessati non si fanno avanti entro i termini concessi per la loro domanda, o se non ottengono il richiesto annullamento, il negozio cd annullabile ottiene la salvezza, e diviene valido.
Infine, l’invalidità di un negozio giuridico è, di regola, INSANABILE; tuttavia, sempre in virtù del principio di conservazione, gli ordinamenti ammettono alcune ipotesi in cui l’invalidità è sanabile, ossia eliminabile, infatti vi è:
-la SANATORIA EX LEGE, ovvero la sanatoria disposta da un provvedimento legislativo
-la CONVALESCENZA di un negozio invalido, che si ha quando siano decorsi i termini per la domanda di annullamento giudiziario
-l’ACQUIESCENZA ad un negozio annullabile, che si verifica prima ancora che siano decorsi i termini per l’annullamento da parte degli interessati all’annullamento
-la CONFERMA dell’atto da parte del suo autore o dei suoi autori
-la RATIFICA successiva del negozio da parte del soggetto cui sarebbe occorsa la volontà di porlo in essere.
In cosa consiste la mera inefficacia di un negozio giuridico?
La mera inefficacia del negozio si verifica quando il negozio è valido ma non può produrre, in tutto o in parte, gli effetti a causa di un impedimento determinato da una circostanza sospensiva in pendenza, definita CONDICIO IURIS, oppure per l’intervento di una causa impeditiva esterna, ossia fatta valere da soggetti diversi dall’autore o dagli autori del negozio.
Sino a che l’impedimento non cessa, il negozio rimane totalmente o parzialmente inefficiente, ovvero incapace di produrre i suoi effetti.