Articoli Diritto Digital Flashcards

1
Q

Promuoveva insegnamento, ricerca, formazione tramite programma di insegnamento teorico e pratico di informatica e diritto

A

Raccomandazione del Consiglio d’Europa 30/04/1980

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2
Q

Alfabetizzazione informatica dei cittadini (lo stato promuove la cultura digitale con riguardo soprattutto a minori e categorie a rischio)

A

CAD (codice amministrazione digitale), d.lgs. 7 marzo 2005 numero 82 - Articolo 8

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3
Q

Formazione informatica dei dipendenti pubblici

A

CAD (codice amministrazione digitale), d.lgs. 7 marzo 2005 numero 82 - Articolo 13

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4
Q

Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032€. La condotta online viene punita in maniera più severa!

A

Art. 595 Codice Penale

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5
Q

Neutralità della rete. Net-neutrality

A

Dichiarazione dei diritti di Internet - Art. 4

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6
Q

Diritto di accesso.

A

Dichiarazione dei diritti di Internet - Art. 2

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7
Q

Governo della rete.

A

Dichiarazione dei diritti di Internet - Art. 14

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8
Q

Ogni stato membro ha un fascicolo presso un registro centrale ove vengono iscritte le imprese

A

Direttiva 2017/1132 CE - Art. 16 (pubblicità del Registro) - Paragrafo 1

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9
Q

I dati vengono trasmessi o ricevuti per via elettronica mediante attrezzature elettroniche

A

Direttiva 2017/1132 CE - Art. 16 (pubblicità del Registro) - Paragrafo 2

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10
Q

Gli stati membri obbligano le Società all’inserimento del fascicolo elettronico o alla trascrizione se già presente su cartaceo

A

Direttiva 2017/1132 CE - Art. 16 (pubblicità del Registro) - Paragrafo 3

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11
Q

Le copie devono potersi ottenere dal Registro cartaceo o per via elettronica (dal 31/12/2006 in poi).
Gli stati membri adottano la certificazione delle copie in formato elettronico per garantirne l’autenticità e l’integrità tramite FEA.

A

Direttiva 2017/1132 CE - Art. 16 (pubblicità del Registro) - Paragrafo 4

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12
Q

La direttiva precedente 2017/1132 CE riguarda solo l’interconnessione dei Registri.

A

Direttiva 2019/1151 CE - Considerando 1

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13
Q

L’uso di strumenti e processi digitali è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento di un mercato interno competitivo

A

Direttiva 2019/1151 CE - Considerando 2

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14
Q

Occorre garantire l’esistenza di un contesto giuridico e amministrativo adeguato per far fronte alle nuove sfide sociali ed economiche

A

Direttiva 2019/1151 CE - Considerando 3

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15
Q

Attualmente sussistono differenze considerevoli tra gli Stati membri considerando gli strumenti online per comunicare con le Autorità in materia di diritto societario.

A

Direttiva 2019/1151 CE - Considerando 4

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16
Q

(modifica Art. 1 -2017/1132) inserimento esplicito di norme in materia di costituzione online delle società

A

Direttiva 2019/1151 CE - Art. 1

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17
Q

(modifica Art. 13 -2017/1132) Riferimento a Regolamento EIDAS - Facoltà per gli stati membri che possono richiede una presenza fisica al fine della verifica dell’autorità del richiedente solo nel caso in cui ci sia sospetto di falsificazione di identità

A

Direttiva 2019/1151 CE - Art. 13 ter

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18
Q

Possibilità di pagamenti online

A

Direttiva 2019/1151 CE - Art. 13 sexies

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19
Q

Obblighi di formazione (Le informazioni per la registrazione devono essere rese disponibili su Web)

A

Direttiva 2019/1151 CE - Art. 13 septies

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20
Q

Costituzione online delle società (SRL, SRLS). Versamento capitale sociale anche online. Costituzione online entro 5 giorni lavorativi.

A

Direttiva 2019/1151 CE - Art. 13 octies

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21
Q

Modelli messi a disposizione dagli stati membri per la costituzione online di società accessibili da Web

A

Direttiva 2019/1151 CE - Art. 13 nonies

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22
Q

Registrazione online delle succursali

A

Direttiva 2019/1151 CE - Art. 28 bis

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23
Q

Recepimento delle direttive europee (Art. 29 - attuazione direttiva 2019/1151)
- Costituzione online SRL e SRLS
- SRL e SRLS devono avere sede in Italia
- Costituzione società stipulata con modello standard di statuto con atto pubblico mediante piattaforma che consente videoconferenza e firma elettronica riconosciuta.

A

Legge di delegazione europea 2019/2020

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24
Q

Definizioni sui mezzi di identificazione elettronica

A

d.lgs 183/2021 - Art. 1

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25
Q

Atto costitutivo delle SRL e SRLS ricevuto da Notaio in videoconferenza. Piattaforma predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato. (Il Notaio può interrompere la stipula da remoto se dubita dell’identità del richiedente)

A

d.lgs 183/2021 - Art. 2

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26
Q

Start-up innovativa (società di capitali):
- costituita da non più di 60 mesi
- Residente in Italia o in Unione con sede produttiva in Italia
- Valore della produzione non superiore a 5 mln €
- Oggetto sociale esclusivamente di sviluppo produzione o commercializzazione di prodotti o servizi innovativi e con alto valore tecnologico

A

D.L. 179/2012 - Art. 25 (definizione Start-up)

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27
Q
  • Le spese in ricerca e sviluppo devono essere almeno il 15%
  • dipendenti e collaboratori devono essere dottori di ricerca o laureati con esperienza triennale nella ricerca o laureati magistrali
  • La Start-up deve essere titolare di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale biotecnologica o avere diritti di un software.
A

D.L. 179/2012 - Art. 25 (Requisiti Start-up)

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28
Q

Società di capitali o cooperativa di diritto italiano o Societas Europaea che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di Start-up.
Le camere di commercio istituiscono una sezione speciale del Registro

A

D.L. 179/2012 - Art. 25 (Incubatore Start-
up)

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29
Q

Start-up:
- esenzione imposta di bollo e diritti di segreteria
- il voto del socio non è proporzionale alla quota
- le quote di partecipazione alla Start-up possono costituire oggetto di offerta al pubblico

A

D.L. 179/2012 - Art. 26

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30
Q

Il reddito derivante da Start-up non concorre a reddito imponibile. Esenzione applicata anche a strumenti finanziari emessi da Società controllate da Start-up

A

D.L. 179/2012 - Art. 27

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31
Q
  • detrazione del 19% agli investitori di capitale sociale in start-up
  • deduzione ires fino al 20% dell’importo investito fino a 1,8 mln €
  • detrazione del 25% e deduzione del 27% nell’ambito di start-up
A

D.L. 179/2012 - Art. 29

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32
Q

Le partecipazioni a Start-up innovative dal 01/06/2021 al 31/12/2025 sono esentate dal capital gain (no 26%). Esenzione subordinata al mantenimento per almeno 3 anni delle partecipazioni

A

Legge 106/2021 - Decreto sostegni bis

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33
Q

Requisiti PMI INNOVATIVA:
- Residenza in Italia o in UE e sede produttiva in Italia
- la PMI non dev’essere quotata su mercato regolamentato
- la PMI non dev’essere iscritta al Registro speciale per start-up
- deve rispettare almeno 2 dei 3 requisiti (spese di R&S almeno del 3% - Personale altamente qualificato almeno 1/3 con laurea magistrale o 1/5 dottori di ricerca - brevetto o software registrato)

A

Legge 33/2015 - Art. 14

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34
Q

Sentenza che annulla la possibilità di costituzione online di Start-up innovative senza intervento del Notaio come da D.L. 3/2015

A

Sentenza consiglio di stato 2643/2021

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35
Q

Espressione del voto assembleare via elettronica

A

D.L. 18/2020 - Art. 106

36
Q

Interventi in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e all’utilizzo di mezzi di telecomunicazione

A

Massima notarile 188 del 2021

37
Q

Facoltà di convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di comunicazione

A

Massima notarile 200 del 2021

38
Q

Introdotto il comma 1 bis in cui si dispone che l’atto di trasferimento della SRL disciplinato dal 2470 c.c. può essere sottoscritto mediante firma digitale

A

Legge 133/2008 - Art. 36

39
Q

Definizione: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informati di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

A

CAD d.lgs. 7 marzo 2005 numero 82 - Art. 1

40
Q

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID

A

CAD d.lgs. 7 marzo 2005 numero 82 - Art. 20

41
Q

Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350 c.c., se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

A

CAD d.lgs. 7 marzo 2005 numero 82 - Art. 21

42
Q

Copie informatiche di documenti analogici

A

CAD d.lgs. 7 marzo 2005 numero 82 - Art. 22-23

43
Q

Duplicati e copie informatiche di documenti informatici. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida

A

CAD d.lgs. 7 marzo 2005 numero 82 - Art. 23 bis

44
Q

Instaurare la fiducia negli ambienti online è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale

A

Regolamento 910 del 2014 EIDAS - Considerando 1

45
Q

La comunicazione della Commissione ha individuato nella frammentazione del mercato digitale, nella mancanza di interoperabilità e nell’aumento della criminalità cibernetica i grandi ostacoli al circolo virtuoso dell’economia digitale.

A

Regolamento 910 del 2014 EIDAS - Considerando 4

46
Q

Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a creare un mercato unico digitale

A

Regolamento 910 del 2014 EIDAS - Considerando 5

47
Q

vantaggi economici relativi alla sottoscrizione elettronica

A

Regolamento 910 del 2014 EIDAS - Considerando 52

48
Q

Quadro giuridico per firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici, servizi elettronici di recapito certificato

A

Regolamento 910 del 2014 EIDAS - Art. 1

49
Q

Definizioni:
- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata

A

Regolamento 910 del 2014 EIDAS - Art. 3

50
Q

Effetti giuridici delle firme elettroniche: la firma elettronica qualificata ha i medesimi effetti giuridici della firma autografa

A

Regolamento 910 del 2014 EIDAS - Art. 25

51
Q

Requisiti della firma elettronica:
- connessa univocamente al firmatario ed è idonea ad identificarlo;
- creata mediante un dispositivo di firma con elevato livello di sicurezza che il firmatario può utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modificazione

A

Regolamento 910 del 2014 EIDAS - Art. 26

52
Q

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

A

Regolamento 910 del 2014 EIDAS - Art. 20

53
Q

Da essa derivano tutte le normative degli stati membri per data protection

A

Direttiva 95/46/CE del 1995 - Direttiva madre

54
Q

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale.

A

GDPR 679/2016 - Considerando 1

55
Q

l’integrazione economica ha aumentato i flussi transfrontalieri

A

GDPR 679/2016 - Considerando 5

56
Q

la tecnologia ha aumentato la condivisione e la raccolta dei dati personali

A

GDPR 679/2016 - Considerando 6

57
Q

l’UE deve disegnare un quadro più solido e coerente per proteggere meglio i dati personali

A

GDPR 679/2016 - Considerando 7

58
Q

la direttiva madre era giusta dal punto di vista dei principi, ma un regolamento è più utile, perché la frammentazione può frenare le attività economiche

A

GDPR 679/2016 - Considerando 9

59
Q

Oggetto e finalità: norme relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei dati

A

GDPR 679/2016 - Art.1

60
Q

Ambito di applicazione materiale. (tutti i supporti, anche cartacei, per finalità non personali o domestiche, quindi non la rubrica dello smartphone)

A

GDPR 679/2016 - Art.2

61
Q

Ambito di applicazione territoriale.

A

GDPR 679/2016 - Art.3

62
Q

Definizioni. (dato personale, trattamento, profilazione, titolare del trattamento, responsabile del trattamento, violazione dei dati personali, rappresentante, impresa, norme vincolanti d’impresa, autorità di controllo)

A

GDPR 679/2016 - Art.4

63
Q

Principi applicabili al trattamento di dati personali (liceità, correttezza, trasparenza (1a), limitazione della finalità (1b), minimizzazione dei dati (1c), esattezza (1d), limitazione della conservazione (1e), integrità e riservatezza (1f))

A

GDPR 679/2016 - Art.5

64
Q

Liceità del trattamento

A

GDPR 679/2016 - Art.6

65
Q

Trattamento di categorie particolari di dati personali.

A

GDPR 679/2016 - Art.9

66
Q

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita. (privacy by design e privacy by default)

A

GDPR 679/2016 - Art.25

67
Q

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (o Data Protection Impact Assessment, DPIA)

A

GDPR 679/2016 - Art.35

68
Q

Designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer).

A

GDPR 679/2016 - Art.37

69
Q

Posizione del responsabile della protezione dei dati.

A

GDPR 679/2016 - Art.38

70
Q

Compiti del responsabile della protezione dei dati.

A

GDPR 679/2016 - Art.39

71
Q

Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo (entro 72 ore).

A

GDPR 679/2016 - Art.33

72
Q

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.

A

GDPR 679/2016 - Art.34

73
Q

Diritto al risarcimento e responsabilità.

A

GDPR 679/2016 - Art.82

74
Q

Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie.

A

GDPR 679/2016 - Art.83

75
Q

Garantire la libera circolazione dei dati NON personali

A

Regolamento UE 2018/1807 Libera circolazione dei dati NON personali - Art.1

76
Q

Ambito di applicazione (libera circolazione dei dati NON personali)

A

Regolamento UE 2018/1807 Libera circolazione dei dati NON personali - Art.2

77
Q

Definizione: i dati NON personali sono diversi dai dati personali

A

Regolamento UE 2018/1807 Libera circolazione dei dati NON personali - Art.3

78
Q

Sono vietati gli obblighi di localizzazione dei dati e imporre il trattamento degli stessi negli stati membri

A

Regolamento UE 2018/1807 Libera circolazione dei dati NON personali - Art.4

79
Q

Distribuzione della moneta elettronica

A

TUB - Art. 114 bis

80
Q

Servizi di pagamento riservati alle banche, IMEL e IP autorizzate da Banca d’Italia.

A

TUB - Art. 114 sexies

81
Q

Pagamenti online con autenticazione forte (CONOSCENZA - POSSESSO - INERENZA biometrica)

A

PSD2 - Direttiva UE 2015/2366

82
Q

Compravendita internazionale

A

Convenzione l’Aja 1955

83
Q

Vendita internazionale di cose mobili - B2B (business to business) e P2B (platform to business)

A

Convenzione di Vienna1980

84
Q

Disciplina servizi informatici (informazione, vendita, intermediari di base) - trasparenza, pubblicità esplicita, indicare i prezzi

A

Direttiva 2000/31/CE recepita da D.lgs. 70/2003

85
Q

Diritti del consumatore

A

D.lgs. 206/2005 Codice del Consumo

86
Q

Antitrust - Vieta accordi tra operatori sul mercato

A

TFUE - Art.101

87
Q

Antitrust - Vieta di abusare della posizione dominante sul mercato (Es. Microsoft)

A

TFUE - Art.102