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CDPI - CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
promulgato per la prima volta nel 1998.
ha segnato l’istituzione formale delle norme etiche per la professione di psicologo in italia e ha subito alcune revisioni per adattarsi ai cambiamenti sociali e professionali, l’ultima delle quali è entrata in vigore il 1° dicembre 2023.
E’ diviso in 42 articoli e 5 capi
ed è lo STRUMENTO cui il professionista deve rifarsi per orientare le proprie scelte di comportamento ed i rapporti con la clientela
legge 18 febbraio 1989 n. 56 o legge 56/89
intitolata “ordinamento della professione di psicologo”
- Ha definito la professione di psicologo e delle attività riservate agli psicologi.
- Ha Istituito l’ Albo professionale degli psicologi
- ha delineato i Requisiti per l’accesso alla professione, inclusi il conseguimento della laurea in psicologia, il tirocinio pratico e il superamento dell’Esame di Stato.
- Ha Istituito l’ordine Nazionale degli Psicologi e gli Ordini Regionali, per garantire il rispetto delle norme etiche e deontologiche e vigilare sulla qualità del servizio.
legge bersani - 4 agosto 2006 n248
ha introdotto una serie di riforme per la liberalizzazione delle professioni in Italia,
emanata con l’intento di promuovere la concorrenza, ridurre le barriere di accesso alle professioni e limitare le restrizioni anticompetitive.
principali aspetti che hanno influenzato l’Ordine degli Psicologi:
- Abolizione delle tariffe minime professionali:
- ha permesso ai professionisti di fare pubblicità dei loro servizi, purché sia corretta, veritiera e non ingannevole.
- ha introdotto la Trasparenza su compensi e preventivi.
l’Ordine degli Psicologi ha mantenuto le sue funzioni di regolamentazione, vigilanza e tutela.
novità della revisione del codice entrata in vigore il 1°dicembre 2023
Ecco alcune delle principali novità:
1. Aggiornamenti sul CONSENSO INFORMATO: precisata l'importanza del consenso informato, con particolare attenzione a modalità digitali di prestazione e telepsicologia, e la necessità di fornire chiare informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni, anche in contesti online.
- TUTELA DEI MINORI e delle persone vulnerabili:
rafforzati gli articoli relativi alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, specificando modalità di intervento e ruolo dello psicologo in caso di rifiuto del consenso da parte di genitori con responsabilità genitoriale, con il supporto di ordini giudiziali se necessario (ad esempio nell’Art. 31). - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE:
data maggiore enfasi al segreto professionale e alla riservatezza nelle comunicazioni digitali e online.
Gli psicologi devono ora essere più attenti alla protezione dei dati personali dei clienti nei contesti digitali. - COLLABORAZIONE INTERDISCIPLINARE:
aggiornato l’articolo relativo alla collaborazione tra professionisti, per riflettere l’importanza dell’integrazione di competenze nelle equipe multidisciplinari, sempre nel rispetto delle specificità della professione. - Codice di CONDOTTA DIGITALE e PUBBLICITA’:
introdotte regole più chiare riguardo l’uso dei social media e la pubblicità professionale.
Gli psicologi sono incoraggiati a mantenere la professionalità e a rispettare i confini deontologici anche nelle interazioni online, evitando contenuti che possano risultare ingannevoli o inappropriati. - Aggiornamenti su FORMAZIONE CONTINUA E SUPERVISIONE:
sottolineata l’importanza della formazione continua e della supervisione come obblighi deontologici per garantire competenza e aggiornamento professionale. - RUOLO ATTIVO NELLA TUTELA DEL BENESSERE DELLA COMUNITA’:
Il nuovo codice incoraggia gli psicologi a contribuire attivamente al benessere della società, promuovendo interventi preventivi e supportando pratiche di inclusione sociale e sensibilizzazione.
capi del codice deontologico
sono 5
capo 1 - PRINCIPI GENERALI (art 1-21)
capo 2 - RAPPORTI CON L’UTENZA E LA COMMITTENZA (art 22-32)
capo 3 - RAPPORTI CON I COLLEGHI (art 33-38)
capo 4 - RAPPORTI CON LA SOCIETA’ (art 39-40)
capo 5 - NORME DI ATTUAZIONE (art 41-42)
art 1 campo di applicazione
- le regole del codice sono VINCOLANTI PER TUTTI GLI ISCRITTI all’albo.
- tutti sono tenuti alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare
- stesse regole per le prestazioni a distanza
art 2 - procedure disciplinari e sanzioni
gli psicologi non mettono in atto azioni e comportamenti che ledono il decoro e la dignità della professione.
l’inosservanza, ogni azione o omissione contrarie al corretto esercizio della professione sono punite secondo quanto previsto dall’art 26 della legge 18 febbraio 1989, nr 56
art 3 - principio di responsabilità
è un dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, gruppo, comunità.
in ogni ambito lo psi opera per migliorare le capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Gli psi sono consapevoli della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio della professione, possono intervenire significativamente nella vita delle altre persone, pertanto devono prestare particolare attenzione al fine di evitare l’uso inappropriato della loro influenza e a non utilizzare indebitamente la fiducia e le situazioni di eventuale dipendenza del committente e/o delle persone destinatarie della loro prestazione professionale.
art 4 - principio del rispetto della laicità
nella fase iniziale del rapporto professionale si fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Gli psi
- riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori.
- utilizzano metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
-quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psi opera, devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità e i vincoli cui sono professionalmente tenuti.
art 5 competenza professionale
Gli psi sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.
Riconoscono i limiti della loro competenza e usano pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali hanno acquisito competenza e ove necessario formale autorizzazione.
Impiegano metodologie delle quali sono in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici e non suscitano aspettative infondate.
art 6 - autonomia professionale
Gli psi
- accettano unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la loro autonomia professionale ed il rispetto delle norme del c.d. e in assenza di tali condizioni informano il loro consiglio territoriale.
- salvaguardano la loro autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione e sono perciò responsabili della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne ricavano.
nella collaborazione con professionisti di altre discipline, gli psi esercitano la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
art 7 - validità de dati e delle informazioni
nelle attività di ricerca, nelle comunicazioni dei risultati e in ogni altra attività professionale, nonchè nelle attività didattiche, di formazione e supervisione ,
gli psi
- valutano attentamente anche in relazione al contesto il grado di validità, di attendibilità, di accuratezza e di affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte,
- espongono all’occorrenza le ipotesi interpretative ed esplicitano i limiti dei risultati a cui sono arrivati
- su casi specifici esprimono valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata e coerente con il tema oggetto di valutazione ed attendibile
art 8 - tutela della professione e contrasto all’esercizio abusivo
gli psi contrastano l’esercizio abusivo della professione e segnalano al consiglio dell’ordine i presunti casi di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza.
Parimenti, utilizzano il loro titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avallano con esso attività ingannevoli od abusi
art 9 - consenso informato nella ricerca
nella loro attività di ricerca gli psi sono tenuti ad informare adeguatamente le persone in essa coinvolte rispetto
- agli scopi,
- alle procedure,
- ai metodi e
- ai rischi della stessa,
- nonché alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne il consenso.
sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla loro istituzione di appartenenza.
devono garantire ai partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, rifiutare e ritirare il consenso stesso.
nel caso in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente i partecipanti, gli psi hanno l’obbligo di fornire, alla fine dell’attività di ricerca, le informazioni dovute e di acquisire l’autorizzazione all’uso del materiale e dei dati raccolti.
per quanto concerne le persone che per età o per altri motivi non sono in grado di esprimere validamente il proprio consenso, questo deve essere dato da coloro che esercitano la loro responsabilità genitoriale o tutela.
E’ comunque richiesto il consenso delle stesse qualora siano in grado di comprendere i contenuti delle attività in cui saranno coinvolte.
Deve essere tutelato in ogni caso il diritto delle persone alla riservatezza e alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
art 10 - attività professionali con gli animali
quando le attività professionali, incluse quelle di ricerca, hanno ad oggetto il comportamento degli animali, gli psi si impegnano a rispettarne la natura ed evitare loro sofferenze.
art 11 - segreto professionale
gli psi sono strettamente tenuti al segreto professionale pertanto non rivelano notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del loro rapporto professionale, né informano circa le prestazioni professionali programmate o effettuate.
art 12 - testimonianza
gli psi si astengono dal rendere sommarie informazioni o testimonianza su quanto conosciuto per ragione della propria professione.
Possono derogare all’obbligo del segreto professionale in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione .
Valutano comunque l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica della persona destinataria della prestazione.
In assenza del consenso della persona destinataria della prestazione e salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, gli psi devono astenersi dal rendere informazioni, e in caso di testimonianza, devono rimettersi alla motivata decisione del Gudice
art 13 - casi di referto o denuncia o deroga alla riservatezza
nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia gli psi limitano a quanto strettamente necessario all’adempimento di tale obbligo, il riferimento di quanto appreso in ragione del loro rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica della persona.
negli altri casi, valutano con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla loro doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica della persona e/o di terzi.
art 14 - interventi professionali sui gruppi
nel caso di intervento su o nei gruppi, gli psi hanno il compito di informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento. Devono altresì impegnare, quando necessario, le persone componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuna alla riservatezza.
art 15 - collaborazioni interprofessionali e condivisone delle informazioni
nel caso di collaborazione con altre figure professionali gli psi previo consenso della persona destinataria della prestazione possono condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
art 16 - salvaguardia dell’anonimato.
gli psi redigono le comunicazioni scientifiche in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato delle persone destinatarie della prestazione.
art 17 - protezione di dati e documenti
la riservatezza delle comunicazioni deve essere protetta e garantita anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tele documentazione deve essere conservata per almeno i 5 anni successivi alla conclusione del rapporto professionale.
art. 18 - rispetto della libertà di scelta
in ogni contesto professionale lo psi deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta da parte dell’ente o della persona cliente e/o paziente del professionista a cui rivolgersi.
art 19 - contesti valutativi
gli psi che prestano la loro opera professionale in contesti di selezione e valutazione sono tenuti a rispettare esclusivamente i criteri della prosapia specifica competenza, qualificazione preparazione e non avallano decisioni contrarie a tali principi.
art 20 - attività oscena e formazione psicologica
nella loro attività di docenza e di fonazione gli psi stimolano in studenti e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
art 21 - insegnamento di metodi, tecnici e strumenti professionali
gli psi promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono la cultura psicologica.
Tuttavia costituisce grave violazione deontologica l’insegnamento a persone estranee alla professione psicologica di metodi , tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione stessa.
art 22 - condotte non lesive
gli psi adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente e nelle loro attività sanitarie si attengono alle linee giuda e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
art 23 - compenso professionale
nella fase iniziale del rapporto professionale gli psi pattuiscono quanto attiene al compenso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla complessità dell’attività professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.
art. 24 - consenso informato sanitario nei confronti di persone adulte capaci
nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’acquisizione del consenso informato è un atto di specifica ed esclusiva responsabilità dello psicologo.
Il consenso informado acquisito ne modi e con gli strumenti più consoni al contesto e alle condizioni della persona è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione o, per la persona con disabilità. attraverso i dispositivi che le consentano di comunicare.
art. 25 - uso degli strumenti e comunicazione dei risultati
gli psi non usano impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispongono .
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informano le persone circa la natura dell’intervento professionale e non utilizzano, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possono recare ad esse pregiudizio.
Nella restituzione e comunicazione dei risultati dei loro interventi diagnostici e valutativi, gli psi sono tenuti ad adattare e regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica delle persone a cui essa è destinata e/o si riferisce.
art. 26 - principio dell’astensione
gli psi si astengono dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi propri o conflitti personali, interferendo con la nauta e l’efficacia delle loro prestazioni, le rendano inadeguate o dannose all persone a cui sono rivolte.
Evitano inoltre di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti di altre persone, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne credibilità ed efficacia.
art 27 - interruzione del rapporto professionale
gli psi valutano ed eventualmente propongono l’interruzione del rapporto professionale quanto constatano che il paziente non trae alcun beneficio dall’intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento dello stesso. ove necessario, forniscono al paziente informazioni idonee a ricreare altri e più adatti interventi.
art 28 - commistioni tar ruolo professione e vita privata
gli psi evitano commistioni tra il ruolo professionale e la vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia, rivolta a persone con le quali hanno intrattenuto o intrattengono relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.
Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Agli psi è vietata qualsiasi attività che in ragione del rapporto professionale, possa produrre per loro indetti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Gli psi non sfruttano la posizione professionale che assumono nei confronti di colleghe/i in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
art. 29 - condizioni preliminari all’intervento
gli psi possono subordinare il loro intervento ad altri trattamenti sanitari e alla condizione che il paziente si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
art 30 - proporzionalità tra intervento e compenso
nell’esercizio della loro professione agli psi è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
art 31 - consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci
I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci sono subordinati al consenso informato di coloro che esercitano sulle medesime le responsabilità genitoriali o di tutela.
Lo psi tengo conto della volontà della persona minorenne e della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità nel pieno rispetto della sua dignità.
Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato di cui al primo comma ove lo psi ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria.
Sono fatti salvi i casi in cui il trameno sanitario avvenga su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
art. 32 - prestazione richiesta da un committente
quando lo psi acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dalla persona destinataria della prestazione stessa, sono tenuti a chiarire con le parti in causa la natura e la finalità dell’intervento.
In tutti i casi in cui la persona destinataria ed il committente non coincidano, lo psi tutela prioritariamente la persona destinataria dell’intervento stesso.
art. 33 - principio di colleganza
i rapporti tra gli psi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.
Gli psi appoggiano e sostengono i colleghi che, nell’ambito della loro attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessi la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
art. 34 - contributo allo sviluppo delle discipline psicologiche
gli psi si impegnano a contribuire all sviluppo delle discipline psicologiche ea comunicare i progressi delle loro conoscenze e delle loro tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
art 35 - indicazione delle fonti
nel presentare i risultati delle loro ricerche scientifiche e attività professionali, gli psi devono indicare gli altrui contributi e le relative fonti.
art. 36 - Giudizi sull’operato di colleghe/i
lo psi non esprime pubblicamente su colleghe/i giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Qualora ravvisino casi di scorretta condotta professionale e metodologica che possano tradursi in danno per le persone o enti destinatari o per il decoro della professione, lo psi deve darne tempestiva comunicazione al consiglio dell’ordine competente.
art. 37 - accettazione del mandato
lo psi accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l’interesse della persona o dell’ente richiedente la prestazione comporti il ricorso ad altre competenze specifiche, propone l’invio ad altro collega professionista.
art 38 - dignità professionale e decoro
nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresentano pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psi è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi della dignità professionale e del decoro.
art. 39 - presentazione professionale
lo psi presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale dovere quello di aiutare la comunità ed i clienti, a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
art 40 - pubblicità professionale
lo psi indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità non assumono pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo i criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto viene verificato, ove necessario, dai competenti Consigli dell’ordine.
Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. la mancanza di trasparenza e di veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
qual è l’obbiettivo della professione di psicologo
promuovere il benessere psicologico degli individui e della collettività
come deve comportarsi lo psicologo nei confronti della dignità dell’utente
deve rispettare la dignità, i diritti e le differenze individuali
in cosa consiste l’integrità professionale dello psicologo
agire con onestà, lealtà e rispetto per la professione
cosa è richiesta allo psicologo in termini di formazione
mantenere un livello adeguato di formazione continua
come mantiene lo psicologo la propria autonomia professionale
operando con integrità e senza compromessi etici
quando è obbligatorio il segreto professionale
sempre, salvo i casi previsti dalla legge
cosa deve evitare lo psicologo in merito a possibili conflitti di interesse
situazioni che compromettano imparzialità e professionalità
in quali casi può interrompere il servizio
se è nell’interesse dell’utente o in casi di incompatibilità
come fare se i genitori rifiutano il consenso al trattamento ?
i servizi sociali possono richiedere il trattamento tramite decreto
quali norme rispettare nella ricerca?
garanzia di rispetto, consenso e riservatezza
atti tipici dello psicologo
PREVENZIONE
DIAGNOSI
RIABILITAZIONE
ABILITAZIONE
SOSTEGNO
RICERCA
SPERIMENTAZIONE
RICERCA
sono definiti dall’art 1 della legge 56/89 che
“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”